Art. 202. Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale 1. I provvedimenti relativi all'avvio delle procedure selettive di cui agli articoli 182 e 208 sono adottati dalla direzione regionale competente in materia di personale sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. 2. La giunta regionale adotta, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennali e col bilancio pluriennale, il programma triennale dei fabbisogni di personale e del relativo sviluppo professionale. Il programma triennale definisce, in conformita' ai programmi e agli obiettivi da attuare e alle politiche di gestione dei servizi, le risorse economiche da destinare alla gestione, all'acquisizione, allo sviluppo e alla formazione del personale e la loro ripartizione tra i dipartimenti. 3. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di professionalita' e relativo sviluppo la direzione regionale «Organizzazione e personale» provvede all'elaborazione ed all'adozione del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalita' tenendo conto del programma annuale di attivita' approvato dalla giunta ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Il piano annuale consiste in un'apposita pianificazione operativa a mezzo della quale, previa consultazione dei direttori dei dipartimenti, le risorse economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale vengono tradotte in modalita' selettive, formative e di progressione professionale, sia verticale che orizzontale, individuando, per ciascun dipartimento, il personale da assumere distinto per categoria e profilo professionale, le specifiche procedure di reclutamento o di progressione da adottare, le posizioni funzionali interessate da processi di sviluppo professionale, gli interventi formativi da operare e le azioni di sviluppo professionale da apprestare. 4. Del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalita' di cui al comma 3 viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali aziendali secondo le modalita' previste dal protocollo delle relazioni sindacali.