Art. 202.
      Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale
    1.  I  provvedimenti relativi all'avvio delle procedure selettive
di  cui  agli  articoli  182  e  208  sono  adottati  dalla direzione
regionale  competente  in  materia  di  personale  sulla  base  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
    2.  La  giunta regionale adotta, in coerenza con gli strumenti di
programmazione   economico-finanziaria  pluriennali  e  col  bilancio
pluriennale, il programma triennale dei fabbisogni di personale e del
relativo sviluppo professionale. Il programma triennale definisce, in
conformita' ai programmi e agli obiettivi da attuare e alle politiche
di  gestione  dei  servizi,  le  risorse economiche da destinare alla
gestione,  all'acquisizione,  allo  sviluppo  e  alla  formazione del
personale e la loro ripartizione tra i dipartimenti.
    3.  Nell'ambito  della programmazione triennale dei fabbisogni di
professionalita'   e   relativo   sviluppo   la  direzione  regionale
«Organizzazione    e    personale»   provvede   all'elaborazione   ed
all'adozione del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di
professionalita'  tenendo  conto  del  programma annuale di attivita'
approvato  dalla  giunta  ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale
20 novembre  2001,  n.  25.  Il piano annuale consiste in un'apposita
pianificazione  operativa  a  mezzo della quale, previa consultazione
dei  direttori  dei dipartimenti, le risorse economiche assegnate per
la gestione e lo sviluppo del personale vengono tradotte in modalita'
selettive,  formative  e di progressione professionale, sia verticale
che orizzontale, individuando, per ciascun dipartimento, il personale
da  assumere  distinto  per  categoria  e  profilo  professionale, le
specifiche  procedure  di reclutamento o di progressione da adottare,
le   posizioni   funzionali   interessate  da  processi  di  sviluppo
professionale,  gli  interventi  formativi  da operare e le azioni di
sviluppo professionale da apprestare.
    4.  Del  piano  annuale  delle  acquisizioni  e dello sviluppo di
professionalita' di cui al comma 3 viene data preventiva informazione
alle organizzazioni sindacali aziendali secondo le modalita' previste
dal protocollo delle relazioni sindacali.