Art. 204. Fascicolo personale e stato di servizio 1. Per ogni dipendente sono tenuti in un archivio, presso la direzione regionale «Organizzazione e personale», un fascicolo personale ed uno stato di servizio. 2. Il fascicolo personale deve contenere: a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione, qualificazione, riqualificazione, formazione, ad attivita' scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente; c) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'amministrazione, a benemerenze ed a onorificenze; d) i documenti relativi ad invalidita' o infermita' per qualsiasi causa; e) i provvedimenti con i quali sono inflitte le sanzioni disciplinari, quelli di sospensione cautelare e per effetto di condanna penale; f) le decisioni giurisdizionali ed i provvedimenti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi ai provvedimenti di cui alla lettera e); g) gli atti relativi ai giudizi di responsabilita' verso l'amministrazione e verso i terzi; h) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente; i) gli atti e i provvedimenti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i provvedimenti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza. 3. Nello stato di servizio devono essere indicati a) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso amministrazioni o enti pubblici; b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico; c) ogni altro atto del fascicolo personale di interesse dello stato matricolare. 4. I documenti e i dati di cui ai commi 2 e 3 sono registrati in una apposita banca dati e sono gestiti a cura della competente struttura della direzione regionale «Organizzazione e personale». 5. Il dipendente puo' chiedere all'ufficio competente di prendere visione degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale e puo' ottenere, altresi', che gli siano rilasciati a sue spese, secondo le modalita' e le tariffe definite nell'allegato «V», estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.