Art. 204.
               Fascicolo personale e stato di servizio
    1.  Per  ogni  dipendente  sono  tenuti in un archivio, presso la
direzione   regionale  «Organizzazione  e  personale»,  un  fascicolo
personale ed uno stato di servizio.
    2. Il fascicolo personale deve contenere:
      a) i  provvedimenti  relativi  alla  nomina,  allo  stato, alla
carriera   ed   al   trattamento   economico,  nonche'  le  decisioni
giurisdizionali sugli atti medesimi;
      b) i  documenti  relativi a titoli di studio conseguiti dopo la
nomina    all'impiego,   a   corsi   di   abilitazione,   istruzione,
qualificazione,    riqualificazione,    formazione,    ad   attivita'
scientifica,  di  insegnamento  ed  in  genere  ogni  altro documento
relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente;
      c) i   documenti   relativi   ad   encomi   per   servizi  resi
nell'interesse dell'amministrazione, a benemerenze ed a onorificenze;
      d) i   documenti  relativi  ad  invalidita'  o  infermita'  per
qualsiasi causa;
      e) i  provvedimenti  con  i  quali  sono  inflitte  le sanzioni
disciplinari,  quelli  di  sospensione  cautelare  e  per  effetto di
condanna penale;
      f) le decisioni giurisdizionali ed i provvedimenti che decidono
ricorsi  gerarchici  o  straordinari relativi ai provvedimenti di cui
alla lettera e);
      g) gli  atti  relativi  ai  giudizi  di  responsabilita'  verso
l'amministrazione e verso i terzi;
      h) ogni  altro  atto  che  possa  interessare  la  carriera del
dipendente;
      i) gli  atti  e  i provvedimenti di riscatto dei servizi non di
ruolo   e  le  relative  decisioni  giurisdizionali,  gli  atti  e  i
provvedimenti   relativi   alla   liquidazione   del  trattamento  di
quiescenza.
    3. Nello stato di servizio devono essere indicati
      a) i   servizi   di  ruolo  e  non  di  ruolo  prestati  presso
amministrazioni o enti pubblici;
      b) i  provvedimenti  relativi  alla  nomina,  allo  stato, alla
carriera e al trattamento economico;
      c) ogni  altro  atto del fascicolo personale di interesse dello
stato matricolare.
    4.  I documenti e i dati di cui ai commi 2 e 3 sono registrati in
una  apposita  banca  dati  e  sono  gestiti  a cura della competente
struttura della direzione regionale «Organizzazione e personale».
    5. Il dipendente puo' chiedere all'ufficio competente di prendere
visione  degli  atti contenuti nel proprio fascicolo personale e puo'
ottenere,  altresi', che gli siano rilasciati a sue spese, secondo le
modalita'  e  le  tariffe  definite nell'allegato «V», estratti dello
stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.