Art. 176.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
1) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative
in materia di usi civici);
2) la legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in
materia di usi civici);
3) la legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e
conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985,
n. 752);
4) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
5) la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle
competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di
agricoltura);
6) la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli
interventi regionali in agricoltura);
7) la legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per
l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia);
8) la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione
dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste -
ERSAF);
9) la legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di
bonifica e irrigazione);
10) la legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della
sorveglianza fitosanitaria e delle attivita' di produzione e
commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
11) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e
valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia
forestale);
12) la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale
dell'agriturismo).
2. Sono o restano abrogate altresi' le seguenti disposizioni:
a) il riferimento normativo alla legge regionale n. 24/1989 di
cui all'allegato D della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge
di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della
regione» e successive modificazioni e integrazioni);
b) il comma 10 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale 27
marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di
finanza regionale);
c) i commi 8, 10 e 11 dell'art. 2 della legge regionale 2
febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo
economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla
persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art.
9-ter della legge regionale n. 34/1978);
d) il comma 3 dell'art. 7, il comma 1 dell'art. 10 e i commi 1 e
4 dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di
semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante
abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione
amministrativa e delegificazione);
e) i riferimenti normativi alle leggi regionali n. 24/1989 e n.
24/1997 di cui all'allegato C della legge regionale n. 15/2002;
f) il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2002,
n. 32 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.
9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'
della Regione) - Collegato 2003»;
g) l'art. 6 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche
a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo
economico);
h) l'art. 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche
a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e
territorio. Collegato ordinamentale 2004);
i) commi 7 e 19 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2004,
n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potesta'
regolamentare);
j) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 8
febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2005);
k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio
2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);
l) il comma 4 dell'art. 2 e l'art. 10 della legge regionale 27
febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2007);
m) i commi 9, 10, il e 12 dell'art. 1 della legge regionale 31
luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio
finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche
di leggi regionali);
n) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 e l'art. 13 della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione
del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita' della Regione) - Collegato 2008»;
o) la lettera e) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale
31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione
della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle
disposizioni abrogate dal presente articolo, permangono e restano
efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
4. Restano salve le modifiche introdotte nella legge regionale 30
novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale) dall'art. 24, comma 3, della legge regionale
n. 27/2004.