Art. 176.

                             Abrogazioni



   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
    1)  la legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative
in materia di usi civici);
    2) la legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in
materia di usi civici);
    3)  la  legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di
raccolta,  coltivazione  e  commercializzazione dei tartufi freschi e
conservati  in  attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985,
n. 752);
    4) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
    5)  la  legge  regionale  4  luglio  1998,  n. 11 (Riordino delle
competenze  regionali  e  conferimento  di  funzioni  in  materia  di
agricoltura);
    6)  la  legge  regionale  7  febbraio  2000,  n. 7 (Norme per gli
interventi regionali in agricoltura);
    7)   la  legge  regionale  30  luglio  2001,  n.  12  (Norme  per
l'incremento  e  la  tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia);
    8)  la  legge  regionale  12  gennaio  2002,  n.  3  (Istituzione
dell'Ente  Regionale  per  i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste -
ERSAF);
    9)  la  legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di
bonifica e irrigazione);
    10)  la  legge  regionale  23  marzo 2004, n. 4 (Disciplina della
sorveglianza   fitosanitaria   e  delle  attivita'  di  produzione  e
commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
    11)  la  legge  regionale  28  ottobre  2004,  n.  27  (Tutela  e
valorizzazione   delle   superfici,  del  paesaggio  e  dell'economia
forestale);
    12) la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale
dell'agriturismo).
   2. Sono o restano abrogate altresi' le seguenti disposizioni:
    a)  il  riferimento  normativo alla legge regionale n. 24/1989 di
cui all'allegato D della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge
di  programmazione  economico-finanziaria  ai  sensi  dell'art. 9-ter
della  legge  regionale  31  marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure
della   programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilita'  della
regione» e successive modificazioni e integrazioni);
    b)  il  comma  10 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale 27
marzo   2000,   n.  18  (Modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni
legislative  a  supporto  degli  interventi  connessi alla manovra di
finanza regionale);
    c)  i  commi  8,  10  e  11  dell'art.  2 della legge regionale 2
febbraio  2001,  n.  3  (Modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni
legislative  regionali  in materia di assetto istituzionale, sviluppo
economico,  territorio  e  ambiente  e  infrastrutture e servizi alla
persona,  finalizzate  all'attuazione  del  DPEFR  ai sensi dell'art.
9-ter della legge regionale n. 34/1978);
    d)  il comma 3 dell'art. 7, il comma 1 dell'art. 10 e i commi 1 e
4  dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di
semplificazione    2001.    Semplificazione    legislativa   mediante
abrogazione   di   leggi  regionali.  Interventi  di  semplificazione
amministrativa e delegificazione);
    e)  i  riferimenti normativi alle leggi regionali n. 24/1989 e n.
24/1997 di cui all'allegato C della legge regionale n. 15/2002;
    f) il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2002,
n.  32  «Disposizioni  legislative  per l'attuazione del documento di
programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai sensi dell'art.
9-ter  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34 (Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione) - Collegato 2003»;
    g) l'art. 6 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche
a  leggi  regionali  in  materia  di assetto istituzionale e sviluppo
economico);
    h) l'art. 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche
a  leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e
territorio. Collegato ordinamentale 2004);
    i)  commi 7 e 19 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2004,
n.   12   (Modifiche   a  leggi  regionali  in  materia  di  potesta'
regolamentare);
    j)  i  commi  4,  5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 8
febbraio  2005,  n.  6  (Interventi  normativi per l'attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2005);
    k)  gli  articoli  1,  2,  4 e 5 della legge regionale 7 febbraio
2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);
    l)  il  comma  4 dell'art. 2 e l'art. 10 della legge regionale 27
febbraio  2007,  n.  5  (Interventi  normativi per l'attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2007);
    m)  i  commi  9, 10, il e 12 dell'art. 1 della legge regionale 31
luglio   2007,  n.  18  (Assestamento  al  bilancio  per  l'esercizio
finanziario  2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche
di leggi regionali);
    n) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 e l'art. 13 della legge regionale
28  dicembre  2007,  n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione
del  documento  di programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi  dell'art.  9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34
(Norme  sulle  procedure  della  programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita' della Regione) - Collegato 2008»;
    o)  la  lettera e) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale
31  marzo  2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione
della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).
   3.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti dalle leggi e dalle
disposizioni  abrogate  dal  presente  articolo, permangono e restano
efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
   4.  Restano salve le modifiche introdotte nella legge regionale 30
novembre  1983,  n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
naturale  e  ambientale) dall'art. 24, comma 3, della legge regionale
n. 27/2004.