Art. 177.
Disposizioni che restano in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per
l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. numeri 159,
160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile
1975 nella Regione Lombardia);
b) la legge regionale n. 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di
gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro
Spallanzani);
c) la legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della
Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);
d) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali
alla fondazione centro lombardo per l'incremento della
floro-orto-frutticoltura «Scuola di Minoprio»);
e) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il
trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
f) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 28 (Interventi della
Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche
biotecnologiche);
g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5
(Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
h) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio
2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).