Art. 177.

                 Disposizioni che restano in vigore



   1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
    a)  la  legge  regionale  19  novembre  1976,  n.  51  (Norme per
l'attuazione  delle  direttive del Consiglio della C.E.E. numeri 159,
160  e  161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile
1975 nella Regione Lombardia);
    b)  la  legge regionale n. 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di
gestione   all'istituto   per  la  fecondazione  artificiale  Lazzaro
Spallanzani);
    c)  la  legge  regionale  30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della
Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);
    d) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali
alla    fondazione    centro    lombardo   per   l'incremento   della
floro-orto-frutticoltura «Scuola di Minoprio»);
    e)  la  legge  regionale  15  dicembre  1993, n. 37 (Norme per il
trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
    f)  la  legge  regionale  20 aprile 1995, n. 28 (Interventi della
Regione  Lombardia  per  la  promozione  e lo sviluppo delle ricerche
biotecnologiche);
    g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5
(Modifiche  a  leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
    h)  gli  articoli  3,  6,  7 e 8 della legge regionale 7 febbraio
2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).