Art. 178.

              Disposizioni in materia di aiuti di Stato



   1.  Tutti  i  regimi  di  aiuto  e tutti gli aiuti individuati dal
presente  testo  unico  sono  soggetti  a  procedure di notifica alla
Commissione  europea  prima  di essere portati in esecuzione ai sensi
dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  trattato  istitutivo  dell'Unione
europea.
   2.  Gli  aiuti  di  Stato esistenti individuati dal presente testo
unico  gia'  autorizzati o esentati dalla Commissione europea in base
agli orientamenti comunitari e ai regolamenti di esenzione e conformi
alla  normativa  comunitaria  vigente sono applicati secondo le norme
definite dalla Commissione europea.