Art. 178.
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutti i regimi di aiuto e tutti gli aiuti individuati dal
presente testo unico sono soggetti a procedure di notifica alla
Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo dell'Unione
europea.
2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati dal presente testo
unico gia' autorizzati o esentati dalla Commissione europea in base
agli orientamenti comunitari e ai regolamenti di esenzione e conformi
alla normativa comunitaria vigente sono applicati secondo le norme
definite dalla Commissione europea.