Art. 179.

            Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici



   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
irricevibili  i  ricorsi  gerarchici  avverso gli atti emananti dagli
enti  locali  nell'esercizio  di  funzioni  conferite. Sono portati a
compimento,  secondo  le  disposizioni  vigenti  al  momento del loro
avvio,  i  soli  procedimenti  avviati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  in  base  ai ricorsi gerarchici presentati ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 luglio
1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento delle
funzioni in materia di agricoltura).