Art. 179.
Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
irricevibili i ricorsi gerarchici avverso gli atti emananti dagli
enti locali nell'esercizio di funzioni conferite. Sono portati a
compimento, secondo le disposizioni vigenti al momento del loro
avvio, i soli procedimenti avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge in base ai ricorsi gerarchici presentati ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 luglio
1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento delle
funzioni in materia di agricoltura).