ALLEGATO A.

                                                (articolo 2, comma 6)

Definizioni.
1. Azienda agricola beneficiaria.
   Possono  accedere  ai contributi previsti dal titolo 11 le aziende
agricole titolari di partita IVA.
2. Attivita' agricole.
   Si definiscono attivita' agricole:
    a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del terreno, alla
floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura;
    b) l'allevamento di animali;
    c)   le   attivita'  dirette  alla  lavorazione,  trasformazione,
commercializzazione   di   prodotti  agricoli  e  zootecnici,  svolte
direttamente   dall'azienda  agricola,  e  che  abbiano  per  oggetto
prodotti ottenuti per almeno la meta' dalla stessa azienda.
3. Imprenditore agricolo.
   E'  imprenditore  agricolo  colui  che  esercita  una o piu' delle
attivita'  disciplinate  dall'art.  2135  del  codice  civile o dalla
normativa   nazionale   speciale   in   materia   di   funghicoltura,
tartuficoltura,   acquacoltura,  attivita'  agrituristica,  attivita'
cinotecnica, allevamenti equini.
4. Imprenditore agricolo professionale.
   Per  la  definizione  di  imprenditore  agricolo  professionale si
rinvia  all'art.  1,  commi  1  e 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n.  99  (Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a  norma  dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38).
5. Giovane imprenditore agricolo.
   Per  giovane  imprenditore  agricolo  si  intende il titolare o il
contitolare  di  impresa  agricola che abbia meno di quaranta anni di
eta'.
6. Operatore di agricoltura biologica.
   Per  operatore  di  agricoltura  biologica  si  intende la persona
fisica  o giuridica che produce, prepara o acquista da paesi aderenti
all'Unione europea i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE)
n.  2092/91  della Commissione del 24 giugno 1991, relativo al metodo
di  produzione  biologico  di prodotti agricoli e alla indicazione di
tale  metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ai fini
della loro commercializzazione, anche direttamente effettuata.
7. Attivita' agrituristica.
   Si  definiscono attivita' agrituristiche le attivita' di ricezione
e  ospitalita',  e  sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori
agricoli,  singoli o associati, nonche' dai loro familiari attraverso
l'utilizzazione   della   azienda   in  conduzione,  in  rapporto  di
connessione   con  le  attivita'  agricole  tradizionali  che  devono
mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al numero 2.
8. Turismo rurale.
   Costituiscono  turismo  rurale  le  attivita' turistiche svolte in
ambiente  rurale  finalizzate  alla fruizione dei beni naturalistici,
ambientali e culturali del territorio rurale.
9. Organizzazioni di produttori agricoli.
   Per   organizzazioni  di  produttori  agricoli  si  intendono  gli
organismi  costituiti  nelle  forme  previste dall'art. 3 del decreto
legislativo   27   maggio  2005,  n.  102  (Regolazioni  dei  mercati
agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge
7 marzo 2003, n. 137), al fine di porre in essere azioni comuni volte
a  concentrare  l'offerta  e  ad adeguare la produzione agricola alle
esigenze di mercato.
10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata.
   Per  assistenza  tecnica  e  consulenza  all'impresa  agricola  si
intendono  le  attivita'  di  supporto e di orientamento delle scelte
imprenditoriali   riferite   agli   aspetti  tecnici,  gestionali  ed
economici dell'azienda singola ed associata attuate attraverso:
    a) la consulenza sulla gestione aziendale;
    b)  la  consulenza  sullo  sviluppo  e sulla valorizzazione della
multifunzionalita';
    c) la consulenza tecnico-produttiva;
    d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualita';
    e)  la  consulenza  per  l'adeguamento  alle  norme in materia di
condizionalita' e di sicurezza sul lavoro.
11. Servizi sostitutivi in agricoltura.
   Si   definiscono   servizi   sostitutivi   in  agricoltura  quelli
finalizzati a:
    a)  sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo
partner  o  un  suo  collaboratore assente per motivi quali malattie,
infortunio, maternita';
    b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo
collaboratore assente per formazione professionale;
    c) sostituire. temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo
partner o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o
di uno o piu' periodi di ferie annuali.
   (Omissis).