ALLEGATO A. (articolo 2, comma 6) Definizioni. 1. Azienda agricola beneficiaria. Possono accedere ai contributi previsti dal titolo 11 le aziende agricole titolari di partita IVA. 2. Attivita' agricole. Si definiscono attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura; b) l'allevamento di animali; c) le attivita' dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dalla stessa azienda. 3. Imprenditore agricolo. E' imprenditore agricolo colui che esercita una o piu' delle attivita' disciplinate dall'art. 2135 del codice civile o dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attivita' agrituristica, attivita' cinotecnica, allevamenti equini. 4. Imprenditore agricolo professionale. Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). 5. Giovane imprenditore agricolo. Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di eta'. 6. Operatore di agricoltura biologica. Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista da paesi aderenti all'Unione europea i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ai fini della loro commercializzazione, anche direttamente effettuata. 7. Attivita' agrituristica. Si definiscono attivita' agrituristiche le attivita' di ricezione e ospitalita', e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonche' dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attivita' agricole tradizionali che devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al numero 2. 8. Turismo rurale. Costituiscono turismo rurale le attivita' turistiche svolte in ambiente rurale finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. 9. Organizzazioni di produttori agricoli. Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 137), al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato. 10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata. Per assistenza tecnica e consulenza all'impresa agricola si intendono le attivita' di supporto e di orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda singola ed associata attuate attraverso: a) la consulenza sulla gestione aziendale; b) la consulenza sullo sviluppo e sulla valorizzazione della multifunzionalita'; c) la consulenza tecnico-produttiva; d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualita'; e) la consulenza per l'adeguamento alle norme in materia di condizionalita' e di sicurezza sul lavoro. 11. Servizi sostitutivi in agricoltura. Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a: a) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore assente per motivi quali malattie, infortunio, maternita'; b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo collaboratore assente per formazione professionale; c) sostituire. temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o di uno o piu' periodi di ferie annuali. (Omissis).