Art. 120 
 
Adeguamento degli  strumenti  di  pianificazione  e  dei  regolamenti
  edilizi    comunali    a    questa    legge,     al     regolamento
  urbanistico-edilizio provinciale e  alla  disciplina  attuativa  di
  questa legge 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  6,  le
disposizioni  contenute   in   questa   legge   e   nel   regolamento
urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa
legge,  prevalgono  sulle   disposizioni   difformi   contenute   nei
regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG. 
  2.  Le  disposizioni  del  PTC  e  del  PRG  in  contrasto  con  le
disposizioni di questa legge,  del  regolamento  urbanistico-edilizio
provinciale e della disciplina attuativa di questa legge  cessano  di
applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee  ad  essere
applicate direttamente in quanto non necessitano  di  una  disciplina
attuativa o di un adeguamento degli strumenti di  pianificazione  con
il procedimento di variante, secondo quanto previsto  dagli  articoli
121, 122 e 123. 
  3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi  comunali  in  contrasto
con   questa   legge,   con   le   disposizioni    del    regolamento
urbanistico-edilizio provinciale e con  la  disciplina  attuativa  di
questa  legge  cessano  di  applicarsi.   Analogamente   cessano   di
applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi  che  disciplinano
aspetti non demandati  al  regolamento  edilizio  comunale  ai  sensi
dell'art. 75. 
  4. Le previsioni del PTC e del PRG non disapplicate  ai  sensi  del
comma 2 sono adeguate in occasione della  prima  variante  successiva
alla data a decorrere dalla quale le disposizioni  di  questa  legge,
del regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  e  la  disciplina
attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni
transitorie di questa  legge.  Analogamente,  i  regolamenti  edilizi
comunali   sono   adeguati   alle    previsioni    del    regolamento
urbanistico-edilizio  provinciale  e  dell'art.  75  entro  la   data
individuata dal regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale.  Fino
all'adeguamento  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   dei
regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale vigenti. L'adeguamento e' un atto obbligatorio. 
  5.  Per  l'applicazione  dei  commi   3   e   4,   il   regolamento
urbanistico-edilizio  provinciale  individua  specificamente  le  sue
disposizioni  che   non   possono   essere   applicate   in   assenza
dell'adeguamento   degli   strumenti   di   pianificazione   con   il
procedimento di variante, e  puo'  dettare  disposizioni  transitorie
relative all'applicazione di quest'articolo.