Art. 120 Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG. 2. Le disposizioni del PTC e del PRG in contrasto con le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123. 3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 75. 4. Le previsioni del PTC e del PRG non disapplicate ai sensi del comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'art. 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento e' un atto obbligatorio. 5. Per l'applicazione dei commi 3 e 4, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua specificamente le sue disposizioni che non possono essere applicate in assenza dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, e puo' dettare disposizioni transitorie relative all'applicazione di quest'articolo.