Art. 121 
 
                 Disposizioni transitorie in materia 
              di pianificazione e tutela del paesaggio 
 
  1. Le disposizioni di questa legge si applicano a  decorrere  dalla
sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto  da
quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge. 
  2. Le disposizioni di questa legge che,  per  la  loro  attuazione,
rinviano  al  regolamento  urbanistico-edilizio   provinciale   o   a
deliberazioni della giunta provinciale si applicano a decorrere dalla
data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni. 
  3. Fino alla data individuata dal regolamento  urbanistico-edilizio
provinciale, per la disciplina delle materie  in  esso  contenute  si
applicano le corrispondenti disposizioni del decreto  del  Presidente
della  Provincia  13   luglio   2010,   n.   18-50/Leg,   concernente
«Disposizioni regolamentari di attuazione della legge  provinciale  4
marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione  urbanistica   e   governo   del
territorio)», e degli altri  regolamenti  e  deliberazioni  attuativi
della  legge  urbanistica   provinciale   2008,   o   richiamati   da
quest'ultima. 
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di  questa  legge
le comunita' e le  amministrazioni  comunali  procedono  alla  nomina
delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9. 
  5. Entro due mesi  dalla  data  di  stipula  della  convenzione  di
costituzione della gestione associata, prevista dall'art. 9-bis della
legge  provinciale  n.  3  del  2006,  le  amministrazioni   comunali
procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'art.  9,
comma 6. 
  6. A seguito dell'approvazione del  PUP  o  di  sue  varianti,  gli
strumenti  di  pianificazione  territoriale  diversi  dal  PUP   sono
adeguati in sede di adozione  della  prima  variante  allo  strumento
urbanistico da parte delle comunita' o dei comuni. Il  PUP  individua
tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti  di
pianificazione territoriale vigenti e non adeguati,  con  conseguente
cessazione dell'applicazione  delle  previsioni  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale contrastanti. 
  7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosita'
prevista dall'art. 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la
ricostruzione di edifici esistenti in aree ad  elevata  pericolosita'
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  dell'allegato  B   della   legge
provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate
le corrispondenti  disposizioni  previste,  dall'art.  16,  comma  1,
lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 2006. 
  8. L'art. 24, comma 9, e l'art. 59, comma 4, si applicano anche  ai
PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche  in
deroga alle previsioni degli  stessi,  limitatamente  alla  categoria
funzionale dei  servizi  e  delle  attrezzature  pubbliche,  prevista
dall'art. 24, comma  8,  lettera  g),  nel  rispetto  degli  standard
urbanistici determinati ai sensi dell'art. 59 o ai sensi del comma 3. 
  9. In relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 6,  nel  caso
di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG  del  comune
unico continua ad applicarsi il PTC della comunita' vigente alla data
della fusione. 
  10. La perequazione urbanistica di cui all'art. 26 si applica anche
agli immobili ricadenti in aree a  penalita'  media,  esistenti  alla
data di approvazione  della  carta  di  sintesi  della  pericolosita'
prevista dall'art. 22. 
  11. Gli articoli 32, 33, 34  e  35,  in  materia  di  adozione,  di
varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti  di
adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC  in
corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato  del
procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi
quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'art.  22  della  legge
urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di
questa legge. Sono fatti salvi, inoltre,  i  piani  stralcio  al  PTC
approvati  ai  sensi  dell'art.  25-bis   della   legge   urbanistica
provinciale  2008;  a  questi   piani   e'   riconosciuta   efficacia
conformativa a decorrere dalla data di entrata in  vigore  di  questa
legge. 
  12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti  di
adozione del PRG e relative varianti al PRG in  corso  alla  data  di
entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui
si trovano. Il  termine  di  decadenza  di  novanta  giorni  previsto
dall'art. 37, comma 5, per l'integrazione  degli  atti  di  piano  si
applica  ai  procedimenti  in  corso  solo  per   le   richieste   di
integrazione successive alla data di  entrata  in  vigore  di  questa
legge. Se i lavori  della  conferenza  di  pianificazione  sono  gia'
iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la  verifica
di compatibilita' delle previsioni concernenti i  nuovi  insediamenti
industriali insalubri prevista dall'art. 37, comma 6, e' compiuta  in
sede di approvazione del PRG da parte della giunta provinciale. 
  13. Alle previsioni  dei  piani  relativi  al  patrimonio  edilizio
tradizionale montano, approvati ai sensi  dell'art.  61  della  legge
urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore  di  questa
legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo  a  fini  abitativi
permanenti  dei  manufatti  del  patrimonio   edilizio   tradizionale
montano, si applica l'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008. 
  14. In relazione alla durata e  all'efficacia  degli  strumenti  di
pianificazione del  territorio  previsti  dall'art.  45,  il  termine
decennale  di  efficacia  delle  previsioni  dei  PRG  che  prevedono
l'adozione di  un  piano  attuativo  d'iniziativa  pubblica  e  mista
pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la
data  di  entrata  in  vigore  di  questa  legge.   Con   riferimento
all'efficacia delle  previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di  questa  legge
continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni  della  legge
urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate.  Le  previsioni  dei
PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore di questa legge non sono soggette a decadenza. 
  15. Nel caso di vincoli  preordinati  all'espropriazione  ai  sensi
dell'art. 48, gia' previsti dai PRG vigenti o adottati alla  data  di
entrata  in   vigore   di   questa   legge,   il   termine   per   la
ripianificazione, individuato dall'art. 48, comma 3, decorre: 
  a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato  all'esproprio  o
di scadenza del periodo di reiterazione del  vincolo,  se  successivi
alla data di entrata in vigore di questa legge; 
  b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o
la reiterazione sono gia' scaduti alla medesima data. 
  16. L'art. 51, relativo al procedimento  di  formazione  dei  piani
attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani  in
corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato  del
procedimento in cui si trovano. 
  17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'art.  54,  comma
1, vigenti alla data di entrata in vigore  di  questa  legge  decorre
dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo  la  data  di
entrata in  vigore  della  legge  urbanistica  provinciale  2008.  La
previsione dell'art. 54,  comma  2,  relativa  alla  possibilita'  di
realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine
indicato dal comma 1  del  medesimo  articolo,  solo  se  sono  stati
assolti dal privato gli  obblighi  derivanti  dalla  convenzione,  si
applica ai piani attuativi approvati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore di questa legge. 
  18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della
legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico  e
tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge
provinciale n. 22 del 1991,  anche  se  abrogate.  Se  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge non e' stata data  attuazione,
in tutto o in  parte,  ai  piani  in  questione,  le  amministrazioni
comunali  favoriscono  l'applicazione   degli   accordi   urbanistici
previsti dall'art. 25. 
  19. Le disposizioni dell'art. 112, comma 5, relative  al  mutamento
di destinazione d'uso si applicano agli edifici  realizzati  dopo  la
data di entrata in vigore di questa legge.  Agli  edifici  realizzati
anteriormente a tale data continua  ad  applicarsi  l'art.  62  della
legge urbanistica provinciale 2008, ancorche' abrogato. 
  20.  In  relazione  alla  disciplina  degli  standard   urbanistici
prevista dall'art. 59, fino alla  data  individuata  dal  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale il PTC puo' aggregare  gli  standard
previsti e ridefinirne le quantita' in relazione alle necessita'  del
contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e  alle
esigenze funzionali della comunita'. Fino alla data individuata dalla
deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art.  59,  comma
2, che definisce i  limiti  di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di
distanza tra i fabbricati e dai confini di  proprieta',  continua  ad
applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata  in  vigore
di questa legge che ha un analogo oggetto. 
  21.  In  relazione  alla  disciplina  degli  spazi  per   parcheggi
contenuta nell'art. 60, per le attrezzature individuate dall'art. 60,
comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge  e'
fatto salvo l'assetto delle  disponibilita'  di  parcheggi  esistente
alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre
2011 continua ad applicarsi  l'art.  59,  comma  1-ter,  della  legge
urbanistica provinciale 2008. 
  22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto  dell'art.
61 continua ad applicarsi la  deliberazione  adottata  alla  data  di
entrata in vigore di questa legge che ha  un  analogo  oggetto,  fino
alla  data  di  approvazione   della   deliberazione   della   giunta
provinciale  che  definisce  criteri,  condizioni  e  limiti  per  la
definizione e l'utilizzo delle fasce di  rispetto  stradali,  o  fino
alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa. 
  23. Il termine di un anno previsto dall'art. 67, comma  3,  per  la
presentazione della domanda di permesso di  costruire  o  della  SCIA
decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  questa  legge,  se
l'autorizzazione paesaggistica e' stata rilasciata prima dell'entrata
in vigore di questa legge ed e' efficace.