Art. 121
Disposizioni transitorie in materia
di pianificazione e tutela del paesaggio
1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla
sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da
quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.
2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione,
rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a
deliberazioni della giunta provinciale si applicano a decorrere dalla
data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.
3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio
provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si
applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente
della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente
«Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio)», e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi
della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da
quest'ultima.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge
le comunita' e le amministrazioni comunali procedono alla nomina
delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.
5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di
costituzione della gestione associata, prevista dall'art. 9-bis della
legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali
procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'art. 9,
comma 6.
6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli
strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono
adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento
urbanistico da parte delle comunita' o dei comuni. Il PUP individua
tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di
pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente
cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale contrastanti.
7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosita'
prevista dall'art. 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la
ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosita'
ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'allegato B della legge
provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate
le corrispondenti disposizioni previste, dall'art. 16, comma 1,
lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 2006.
8. L'art. 24, comma 9, e l'art. 59, comma 4, si applicano anche ai
PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in
deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria
funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista
dall'art. 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard
urbanistici determinati ai sensi dell'art. 59 o ai sensi del comma 3.
9. In relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 6, nel caso
di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune
unico continua ad applicarsi il PTC della comunita' vigente alla data
della fusione.
10. La perequazione urbanistica di cui all'art. 26 si applica anche
agli immobili ricadenti in aree a penalita' media, esistenti alla
data di approvazione della carta di sintesi della pericolosita'
prevista dall'art. 22.
11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di
varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di
adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in
corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del
procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi
quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 22 della legge
urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di
questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC
approvati ai sensi dell'art. 25-bis della legge urbanistica
provinciale 2008; a questi piani e' riconosciuta efficacia
conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa
legge.
12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di
adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di
entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui
si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto
dall'art. 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si
applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di
integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa
legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono gia'
iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica
di compatibilita' delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti
industriali insalubri prevista dall'art. 37, comma 6, e' compiuta in
sede di approvazione del PRG da parte della giunta provinciale.
13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio
tradizionale montano, approvati ai sensi dell'art. 61 della legge
urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa
legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi
permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale
montano, si applica l'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008.
14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di
pianificazione del territorio previsti dall'art. 45, il termine
decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono
l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista
pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la
data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento
all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge
continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge
urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei
PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in
vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.
15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi
dell'art. 48, gia' previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di
entrata in vigore di questa legge, il termine per la
ripianificazione, individuato dall'art. 48, comma 3, decorre:
a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o
di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi
alla data di entrata in vigore di questa legge;
b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o
la reiterazione sono gia' scaduti alla medesima data.
16. L'art. 51, relativo al procedimento di formazione dei piani
attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in
corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del
procedimento in cui si trovano.
17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'art. 54, comma
1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre
dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di
entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. La
previsione dell'art. 54, comma 2, relativa alla possibilita' di
realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine
indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati
assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si
applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di
entrata in vigore di questa legge.
18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della
legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge
provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di
entrata in vigore della presente legge non e' stata data attuazione,
in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni
comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici
previsti dall'art. 25.
19. Le disposizioni dell'art. 112, comma 5, relative al mutamento
di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la
data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati
anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'art. 62 della
legge urbanistica provinciale 2008, ancorche' abrogato.
20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici
prevista dall'art. 59, fino alla data individuata dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale il PTC puo' aggregare gli standard
previsti e ridefinirne le quantita' in relazione alle necessita' del
contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle
esigenze funzionali della comunita'. Fino alla data individuata dalla
deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 59, comma
2, che definisce i limiti di densita' edilizia, di altezza, di
distanza tra i fabbricati e dai confini di proprieta', continua ad
applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore
di questa legge che ha un analogo oggetto.
21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi
contenuta nell'art. 60, per le attrezzature individuate dall'art. 60,
comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge e'
fatto salvo l'assetto delle disponibilita' di parcheggi esistente
alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre
2011 continua ad applicarsi l'art. 59, comma 1-ter, della legge
urbanistica provinciale 2008.
22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'art.
61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di
entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino
alla data di approvazione della deliberazione della giunta
provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la
definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino
alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.
23. Il termine di un anno previsto dall'art. 67, comma 3, per la
presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA
decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se
l'autorizzazione paesaggistica e' stata rilasciata prima dell'entrata
in vigore di questa legge ed e' efficace.