Art. 122 
 
           Disposizioni transitorie in materia di edilizia 
               e di recupero del patrimonio esistente 
 
  1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli
edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo  o
da  altre  disposizioni  di   questa   legge,   sono   immediatamente
applicabili dalla data  di  entrata  in  vigore  di  questa  legge  e
prevalgono  sulle  disposizioni  contenute  nei  regolamenti  edilizi
comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili,  che  cessano
di applicarsi. 
  2. Alle domande di concessione edilizia gia' presentate  alla  data
di entrata in vigore di questa  legge  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il
procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche  se  abrogate,  e
dei regolamenti edilizi comunali vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA gia' presentate
alla data  di  entrata  in  vigore  di  questa  legge  continuano  ad
applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale  2008,
delle relative disposizioni attuative e  dei  regolamenti  edilizi  o
provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche
se abrogati. 
  4. Per le concessioni edilizie gia' rilasciate alla data di entrata
in vigore di questa legge e per le SCIA gia' presentate alla medesima
data si applicano le disposizioni della legge urbanistica provinciale
2008, anche se abrogate, dei PRG e dei regolamenti  edilizi  comunali
vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a  condizione
che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'art. 83,  comma  3,  della
presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata  in
vigore di  questa  legge,  le  disposizioni  sulle  varianti  di  cui
all'art. 92. 
  5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale
del contributo di costruzione, si applica il  contributo  del  5  per
cento del costo medio di costruzione determinato ai  sensi  dell'art.
87, comma 3, lettera d), per gli interventi di  recupero  individuati
dall'art. 77, comma 2, e contributo del 20  per  cento  del  medesimo
costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77,
comma 1, lettera g). 
  6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'art. 87,
comma 4, che definisce i requisiti  di  idoneita'  dell'alloggio,  si
applica la deliberazione adottata ai sensi dell'art.  4  della  legge
provinciale n. 21 del 1992. 
  7. Il comma 1 dell'art. 101 si applica alle domande di annullamento
presentate successivamente alla data di entrata in vigore  di  questa
legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa
legge continua ad  applicarsi  l'art.  139  della  legge  urbanistica
provinciale 2008 ancorche' abrogato. 
  8. Il procedimento previsto  dall'art.  106  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa  legge
per  gli  interventi  riguardanti  edifici  soggetti  a   risanamento
conservativo  che  presentano  condizioni  statiche   tali   da   non
consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste  dalle
norme urbanistiche per la tipologia d'intervento,  se  non  e'  stato
espresso il parere della struttura provinciale competente in  materia
urbanistica. In questi casi  e'  acquisito  il  parere  della  CPC  o
l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di  permesso
di costruire e' presentata, assieme alla perizia  statica,  prima  di
qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.