Art. 122
Disposizioni transitorie in materia di edilizia
e di recupero del patrimonio esistente
1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli
edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o
da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente
applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e
prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi
comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano
di applicarsi.
2. Alle domande di concessione edilizia gia' presentate alla data
di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le
disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il
procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e
dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA gia' presentate
alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad
applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008,
delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o
provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche
se abrogati.
4. Per le concessioni edilizie gia' rilasciate alla data di entrata
in vigore di questa legge e per le SCIA gia' presentate alla medesima
data si applicano le disposizioni della legge urbanistica provinciale
2008, anche se abrogate, dei PRG e dei regolamenti edilizi comunali
vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a condizione
che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'art. 83, comma 3, della
presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata in
vigore di questa legge, le disposizioni sulle varianti di cui
all'art. 92.
5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale
del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per
cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'art.
87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati
dall'art. 77, comma 2, e contributo del 20 per cento del medesimo
costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77,
comma 1, lettera g).
6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'art. 87,
comma 4, che definisce i requisiti di idoneita' dell'alloggio, si
applica la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 della legge
provinciale n. 21 del 1992.
7. Il comma 1 dell'art. 101 si applica alle domande di annullamento
presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa
legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa
legge continua ad applicarsi l'art. 139 della legge urbanistica
provinciale 2008 ancorche' abrogato.
8. Il procedimento previsto dall'art. 106 si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge
per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento
conservativo che presentano condizioni statiche tali da non
consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle
norme urbanistiche per la tipologia d'intervento, se non e' stato
espresso il parere della struttura provinciale competente in materia
urbanistica. In questi casi e' acquisito il parere della CPC o
l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di permesso
di costruire e' presentata, assieme alla perizia statica, prima di
qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.