Art. 123
Altre disposizioni transitorie
1. In sede di trattazione di varianti al PUP vigente alla data di
entrata in vigore di questa legge il consiglio provinciale, oltre
agli ordini del giorno, puo' approvare specifici atti d'indirizzo.
Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal
regolamento interno del consiglio provinciale e impegnano la giunta
provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione
provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP.
2. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 1 impegnano la giunta
provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in
quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che
stabiliscono anche priorita', tempi di realizzazione e indicazioni
metodologiche. Se la giunta provinciale, nell'elaborazione degli
strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di
attuazione del PUP, intende discostarsi, per chiare ragioni
oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al consiglio
provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni
degli indirizzi approvati dal consiglio provinciale e la relativa
motivazione. Entro trenta giorni il consiglio provinciale, con gli
strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione
e si pronuncia in merito. Decorso il termine la giunta provinciale
puo' comunque provvedere.