Art. 123 
 
                   Altre disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di trattazione di varianti al PUP vigente alla  data  di
entrata in vigore di questa legge  il  consiglio  provinciale,  oltre
agli ordini del giorno, puo' approvare  specifici  atti  d'indirizzo.
Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure  previste  dal
regolamento interno del consiglio provinciale e impegnano  la  giunta
provinciale  nell'elaborazione  degli  strumenti  di   pianificazione
provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP. 
  2. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 1  impegnano  la  giunta
provinciale anche oltre la scadenza della legislatura  in  corso,  in
quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico,  che
stabiliscono anche priorita', tempi di  realizzazione  e  indicazioni
metodologiche. Se  la  giunta  provinciale,  nell'elaborazione  degli
strumenti di  pianificazione  provinciale  previsti  dalle  norme  di
attuazione  del  PUP,  intende  discostarsi,   per   chiare   ragioni
oggettive,  da  questi  atti  d'indirizzo,  presenta   al   consiglio
provinciale una relazione che contiene  le  specifiche  modificazioni
degli indirizzi approvati dal consiglio  provinciale  e  la  relativa
motivazione. Entro trenta giorni il consiglio  provinciale,  con  gli
strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la  relazione
e si pronuncia in merito. Decorso il termine  la  giunta  provinciale
puo' comunque provvedere.