Art. 206. Requisiti generali 1. Possono accedere all'impiego regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. I cittadini degli stati membri del-l'Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parita' di requisiti, purche' abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; b) eta' non inferiore a diciotto anni. Qualora la natura del servizio o oggettive necessita' lo richiedano, l'amministrazione regionale puo' prevedere limiti massimi di eta' per la partecipazione al concorso da indicare nel bando; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari, e coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; e) titolo di studio prescritto dal bando. 2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria l'amministrazione regionale puo' prescrivere ulteriori requisiti. 3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti fino alla conclusione delle procedure concorsuali.