Art. 206.
                         Requisiti generali
    1.   Possono   accedere  all'impiego  regionale  i  soggetti  che
posseggono i seguenti requisiti generali:
      a) cittadinanza   italiana.  I  cittadini  degli  stati  membri
del-l'Unione   europea   possono   accedere,   nel   rispetto   delle
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n.  174,  a  tutti i posti dell'organico
regionale  a  parita'  di  requisiti,  purche'  abbiano  una adeguata
conoscenza  della  lingua  italiana  da  accertare  nel  corso  dello
svolgimento delle prove;
      b) eta'  non  inferiore  a diciotto anni. Qualora la natura del
servizio  o  oggettive  necessita'  lo  richiedano, l'amministrazione
regionale puo' prevedere limiti massimi di eta' per la partecipazione
al concorso da indicare nel bando;
      c) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      d) godimento   dei   diritti  politici.  Non  possono  accedere
all'impiego   regionale   coloro  che  sono  esclusi  dall'elettorato
politico attivo, coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione,   ovvero   licenziati   per  motivi
disciplinari,  e  coloro  che  sono  stati  dichiarati decaduti da un
impiego pubblico;
      e) titolo di studio prescritto dal bando.
    2.  Per  l'ammissione  a  particolari  profili  professionali  di
categoria  l'amministrazione  regionale  puo'  prescrivere  ulteriori
requisiti.
    3.  Sono  equiparati  ai  cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
    4.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione  della  domanda di ammissione e devono essere posseduti
fino alla conclusione delle procedure concorsuali.