Art. 207. Titoli di studio 1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti: a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico; b) categoria B: 1) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta; 2) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica B3: diploma di scuola secondaria superiore; c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore; d) categoria D: 1) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica D1: diploma di laurea; 2) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica D3: diploma di laurea, nonche' la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali. 2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale). 3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro. 4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorita' statale.