Art. 207.
                          Titoli di studio
    1.  I  titoli  di  studio  per l'accesso dall'esterno all'impiego
regionale sono i seguenti:
      a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
      b) categoria B:
        1)  per  i  profili  professionali  collocati nella posizione
giuridico-economica   B1:   licenza   della   scuola  dell'obbligo  e
specializzazione professionale, se richiesta;
        2)  per  i  profili  professionali  collocati nella posizione
giuridico-economica B3: diploma di scuola secondaria superiore;
      c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
      d) categoria D:
        1)  per  i  profili  professionali  collocati nella posizione
giuridico-economica D1: diploma di laurea;
        2)  per  i  profili  professionali  collocati nella posizione
giuridico-economica  D3:  diploma  di  laurea,  nonche' la prescritta
abilitazione nel caso di prestazioni professionali.
    2.  Per  licenza  della  scuola  dell'obbligo si intende anche la
licenza  elementare  conseguita  anteriormente  all'entrata in vigore
della  legge  31 dicembre  1962,  n.  1859 (istituzione e ordinamento
della scuola media statale).
    3.  I  bandi  di  concorso  per  posti  di  profilo tecnico della
categoria B,   posizione   economica   B3,   possono  prevedere,  con
riferimento  a  mansioni specifiche che presuppongono necessariamente
il  possesso  di  esperienza professionale, l'ammissione di candidati
che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di
specifica  specializzazione  professionale acquisita anche attraverso
esperienze di lavoro.
    4.   I   titoli  di  studio  dei  cittadini  degli  stati  membri
dell'Unione europea sono ammessi previo riconoscimento da parte della
competente autorita' statale.