Art. 124
Disposizioni attuative e abrogative
1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge,
sentito il consiglio delle autonomie locali e la competente
commissione permanente del consiglio provinciale, e' adottato il
regolamento urbanistico-edilizio provinciale che stabilisce le
disposizioni per la sua attuazione. Il regolamento puo' prevedere
norme transitorie per la prima applicazione della legge.
2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) legge urbanistica provinciale 2008, tranne l'art. 57, gli
articoli da 81 a 91 e da 123 a 138, l'art. 149-bis, il comma 4
dell'art. 151, il comma 1 dell'art. 152, i commi 2 e 3 dell'art. 153,
gli articoli 154 e 155;
b) art. 113 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
c) legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17;
d) articoli da 2 a 14, da 16 a 29 e da 32 a 36 della legge
provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
e) legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15;
f) art. 65 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
g) art. 80 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9;
h) art. 21 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4;
i) art. 54 della legge provinciale 2 maggio 2012, n. 8;
j) art. 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
k) articoli 28 e 30 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
l) articoli 20, 21 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 2012, n.
24;
m) articoli 13, 14, 15 e 17 della legge provinciale 27 marzo 2013,
n. 4;
n) art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
o) art. 23 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
p) art. 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
q) legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, tranne gli articoli 22,
28, 32 e 35;
r) art. 53 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.