Art. 127
Modificazioni dell'art. 57
della legge urbanistica provinciale 2008
1. Nel comma 3 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 le parole: «La deliberazione della giunta provinciale e'
coerente con i parametri per il dimensionamento della residenza
stabiliti dal piano urbanistico provinciale e determina il
dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso
delle costruzioni esistenti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma
restando questa deliberazione della giunta provinciale, nei comuni da
essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di
alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi di destinazione d'uso
finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono disciplinati da
quest'articolo.».
2. Nel comma 3 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008, dopo le parole: «Resta fermo quanto stabilito dall'art. 12»
sono inserite le seguenti: «, comma 7,».
3. Nel comma 3 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008, dopo le parole: «per il quale e' chiesto il cambio di
destinazione d'uso residenziale» sono inserite le seguenti: «; fino a
quando il piano regolatore ha disciplinato il cambio di destinazione
d'uso definendo la predetta percentuale, gli interventi sono comunque
consentiti nella misura del 50 per cento. Il cambio di destinazione
d'uso dev'essere conforme alla destinazione di zona stabilita dal
piano regolatore generale ed e' subordinato al vincolo di residenza
ordinaria della rimanente parte di volume del medesimo edificio».
4. Dopo il comma 3 del'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il dimensionamento determinato ai sensi di questo articolo
fa esclusivo riferimento ai volumi edilizi e non puo' essere
determinato con riferimento al numero di alloggi.».
5. I commi 4 e 5 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 sono abrogati.
6. Nel comma 6 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 le parole: «La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso di costruire
o la segnalazione certificata di inizio attivita'».
7. Nel comma 7 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 le parole: «nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale
ai sensi del comma 3 e della lettera e) del comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «nei limiti previsti da quest'articolo».
8. Alla fine del comma 7 dell'art. 57 della legge urbanistica
provinciale 2008 sono inserite le parole: «Il cambio d'uso, con o
senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e
vacanze e' subordinato al contributo di costruzione determinato nel
20 per cento del costo medio di costruzione.».
9. Nel comma 8 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 le parole: «Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla
Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull'esecuzione
dei controlli di competenza dei comuni.» sono soppresse.
10. Nel comma 12 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale
2008 le parole: «, nonche' agli alloggi realizzati ai sensi dell'art.
61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini
abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la
possibilita' di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei
vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che
li concernono» sono soppresse.