Art. 127 
 
                     Modificazioni dell'art. 57 
              della legge urbanistica provinciale 2008 
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008  le  parole:  «La  deliberazione  della  giunta  provinciale  e'
coerente con i  parametri  per  il  dimensionamento  della  residenza
stabiliti  dal  piano  urbanistico   provinciale   e   determina   il
dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso
delle costruzioni esistenti.» sono sostituite dalle seguenti:  «Ferma
restando questa deliberazione della giunta provinciale, nei comuni da
essa individuati la  previsione  di  aree  per  la  realizzazione  di
alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi  di  destinazione  d'uso
finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono  disciplinati  da
quest'articolo.». 
  2. Nel comma 3 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008, dopo le parole: «Resta fermo  quanto  stabilito  dall'art.  12»
sono inserite le seguenti: «, comma 7,». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008, dopo  le  parole:  «per  il  quale  e'  chiesto  il  cambio  di
destinazione d'uso residenziale» sono inserite le seguenti: «; fino a
quando il piano regolatore ha disciplinato il cambio di  destinazione
d'uso definendo la predetta percentuale, gli interventi sono comunque
consentiti nella misura del 50 per cento. Il cambio  di  destinazione
d'uso dev'essere conforme alla destinazione  di  zona  stabilita  dal
piano regolatore generale ed e' subordinato al vincolo  di  residenza
ordinaria della rimanente parte di volume del medesimo edificio». 
  4. Dopo il comma 3 del'art. 57 della legge urbanistica  provinciale
2008 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il dimensionamento determinato ai sensi di questo  articolo
fa  esclusivo  riferimento  ai  volumi  edilizi  e  non  puo'  essere
determinato con riferimento al numero di alloggi.». 
  5. I commi 4 e 5 dell'art. 57 della legge  urbanistica  provinciale
2008 sono abrogati. 
  6. Nel comma 6 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008 le parole: «La concessione edilizia o la  denuncia  d'inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso di  costruire
o la segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  7. Nel comma 7 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008 le parole: «nei limiti stabiliti dal piano  regolatore  generale
ai sensi del comma 3 e della lettera e) del comma 4» sono  sostituite
dalle seguenti: «nei limiti previsti da quest'articolo». 
  8. Alla fine del comma  7  dell'art.  57  della  legge  urbanistica
provinciale 2008 sono inserite le parole: «Il  cambio  d'uso,  con  o
senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo  libero  e
vacanze e' subordinato al contributo di costruzione  determinato  nel
20 per cento del costo medio di costruzione.». 
  9. Nel comma 8 dell'art. 57  della  legge  urbanistica  provinciale
2008 le parole: «Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti  alla
Provincia dal titolo VI essa  effettua  accertamenti  sull'esecuzione
dei controlli di competenza dei comuni.» sono soppresse. 
  10. Nel comma 12 dell'art. 57 della legge  urbanistica  provinciale
2008 le parole: «, nonche' agli alloggi realizzati ai sensi dell'art.
61, limitatamente a  quelli  che  possono  essere  destinati  a  fini
abitativi  solamente  in  modo  non  permanente,  ferma  restando  la
possibilita' di mutamento d'uso di  tali  alloggi  nel  rispetto  dei
vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che
li concernono» sono soppresse.