Art. 129 Modificazione dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) 1. Alla fine del comma 3 dell'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le seguenti parole: «Per le predette finalita' e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'Agenzia si puo' avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo». 2. Nel comma 3 dell'art. 12-quater della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «di cinquantasei,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990,».