Art. 129 
 
Modificazione dell'art. 36-ter 1 della legge  provinciale  19  luglio
  1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni  provinciali  1990),  e
  della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7  (legge  sul  personale
  della Provincia 1997) 
 
  1. Alla fine del  comma  3  dell'art.  36-ter  1  della  legge  sui
contratti e sui beni  provinciali  1990  sono  inserite  le  seguenti
parole: «Per le predette finalita' e ove la convenzione  lo  preveda,
le competenti  strutture  degli  enti  pubblici  strumentali  di  cui
l'Agenzia si puo' avvalere  si  considerano  funzionalmente  inserite
nella struttura organizzativa di APAC che  adegua  in  tal  senso  il
proprio atto organizzativo; in tal caso il  dirigente  preposto  alla
struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo  III  della  legge
sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed
attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo». 
  2. Nel comma 3 dell'art. 12-quater della legge sul personale  della
Provincia 1997, dopo le parole: «di cinquantasei,» sono  inserite  le
seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 36-ter 1
della legge provinciale n. 23 del 1990,».