Art. 130
Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 127
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di questa legge i comuni individuati nella
deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 57, comma
3, della legge urbanistica provinciale 2008 non possono introdurre
nei propri piani regolatori nuove previsioni edificatorie finalizzate
ad alloggi per il tempo libero e vacanze, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel
testo modificato dalla presente legge.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 57, comma 3, della legge
urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente
legge, le previsioni dei PRG relative al dimensionamento degli
alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto del
dimensionamento massimo previsto dalla deliberazione della giunta
provinciale e approvate prima della data di entrata in vigore della
presente legge sulla base dell'art. 57, comma 3, della legge
urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente, mantengono la
loro efficacia se il dimensionamento e' assegnato a specifiche
previsioni insediative. Se invece il predetto dimensionamento e'
stato previsto dal PRG, ma non e' stato assegnato a specifiche
previsioni insediative, esso e' ridotto della meta' e il consiglio
comunale determina l'utilizzo di tale dimensionamento, destinandolo
ad alloggi per il tempo libero e vacanze, anche attraverso il cambio
d'uso di alloggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa
legge e destinati, alla medesima data, a residenza ordinaria. In
quest'ultimo caso, il cambio d'uso e' subordinato al pagamento di una
somma, determinata dal comune, pari al massimo al doppio del
contributo di costruzione, determinato per la realizzazione di nuove
costruzioni ai sensi dell'art. 87, comma 1. Questo comma si applica
anche alle previsioni contenute in PRG adottati in via definitiva
alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. I comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge non
hanno individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a tempo
libero e vacanze sulla base dell'art. 57, comma 3, della legge
urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono provvedervi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo tale data si applica il comma 1. I contingenti sono individuati
nella misura massima del 50 per cento di quelli possibili in base
alla deliberazione della giunta provinciale adottata ai sensi
dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e
sono utilizzati secondo quanto previsto dal comma 2.