Art. 130 
 
      Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 127 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  di  questa  legge  i  comuni  individuati  nella
deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art.  57,  comma
3, della legge urbanistica provinciale 2008  non  possono  introdurre
nei propri piani regolatori nuove previsioni edificatorie finalizzate
ad alloggi per il tempo libero e vacanze, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008,  nel
testo modificato dalla presente legge. 
  2. In deroga a quanto previsto dall'art. 57, comma 3,  della  legge
urbanistica provinciale 2008, nel  testo  modificato  dalla  presente
legge, le  previsioni  dei  PRG  relative  al  dimensionamento  degli
alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto  del
dimensionamento massimo previsto  dalla  deliberazione  della  giunta
provinciale e approvate prima della data di entrata in  vigore  della
presente  legge  sulla  base  dell'art.  57,  comma  3,  della  legge
urbanistica provinciale 2008, nel  testo  previgente,  mantengono  la
loro efficacia  se  il  dimensionamento  e'  assegnato  a  specifiche
previsioni insediative. Se  invece  il  predetto  dimensionamento  e'
stato previsto dal PRG,  ma  non  e'  stato  assegnato  a  specifiche
previsioni insediative, esso e' ridotto della meta'  e  il  consiglio
comunale determina l'utilizzo di tale  dimensionamento,  destinandolo
ad alloggi per il tempo libero e vacanze, anche attraverso il  cambio
d'uso di alloggi esistenti alla data di entrata in vigore  di  questa
legge e destinati, alla medesima  data,  a  residenza  ordinaria.  In
quest'ultimo caso, il cambio d'uso e' subordinato al pagamento di una
somma,  determinata  dal  comune,  pari  al  massimo  al  doppio  del
contributo di costruzione, determinato per la realizzazione di  nuove
costruzioni ai sensi dell'art. 87, comma 1. Questo comma  si  applica
anche alle previsioni contenute in PRG  adottati  in  via  definitiva
alla data di entrata in vigore di questa legge. 
  3. I comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge  non
hanno individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a  tempo
libero e vacanze sulla  base  dell'art.  57,  comma  3,  della  legge
urbanistica provinciale 2008,  nel  testo  previgente  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  possono  provvedervi  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.
Dopo tale data si applica il comma 1. I contingenti sono  individuati
nella misura massima del 50 per cento di  quelli  possibili  in  base
alla  deliberazione  della  giunta  provinciale  adottata  ai   sensi
dell'art. 57 della  legge  urbanistica  provinciale  2008  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e
sono utilizzati secondo quanto previsto dal comma 2.