Art. 131 
 
Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 dicembre  2001,
  n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001) 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo
2001 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma gli
edifici  destinati  all'attivita'  agrituristica,  a  seguito   della
perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore  che
impedisca l'esercizio dell'attivita'  agrituristica,  sono  vincolati
all'uso agricolo  ai  sensi  dell'art.  112,  comma  5,  della  legge
provinciale per il governo del territorio 2015.».