Art. 131 Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001) 1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma gli edifici destinati all'attivita' agrituristica, a seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'attivita' agrituristica, sono vincolati all'uso agricolo ai sensi dell'art. 112, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.».