Art. 132 
 
Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012,  n.  19  (legge
                   provinciale sui campeggi 2012) 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art.  8-bis  della  legge  provinciale  sui
campeggi 2012 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'allestimento  degli  alloggi  previsti  dal  comma  1  e'
consentito  solo  nell'ambito  della  categoria  funzionale  e  della
destinazione di zona corrispondenti a quelle in  cui,  in  base  alla
normativa vigente, possono essere collocate le strutture ricettive in
cui gli alloggi sono inseriti.». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 21 le parole: «o di disposizioni  previste
dal regolamento di esecuzione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o
delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8-bis e 22».