Art. 132
Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge
provinciale sui campeggi 2012)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale sui
campeggi 2012 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'allestimento degli alloggi previsti dal comma 1 e'
consentito solo nell'ambito della categoria funzionale e della
destinazione di zona corrispondenti a quelle in cui, in base alla
normativa vigente, possono essere collocate le strutture ricettive in
cui gli alloggi sono inseriti.».
2. Nel comma 2 dell'art. 21 le parole: «o di disposizioni previste
dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «o
delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8-bis e 22».