Art. 133 
 
              Informazioni sull'attuazione della legge 
 
  1.  La  giunta  provinciale  informa   il   consiglio   provinciale
sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini  di
risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e  di
valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre  anni,  la  giunta
provinciale  presenta  alla  competente  commissione  permanente  del
consiglio provinciale una relazione  che,  in  particolare,  contiene
risposte documentate ai seguenti quesiti: 
  a) quali iniziative sono state attuate e  con  quali  risultati  in
ordine all'individuazione dei beni ambientali e  la  loro  inclusione
negli elenchi previsti dall'art. 65; 
  b) quali sono le tipologie di interventi che  hanno  usufruito  dei
finanziamenti  previsti  dal  fondo  per  la  riqualificazione  degli
insediamenti storici e del paesaggio di cui all'art. 72; 
  c) in che  misura  i  finanziamenti  previsti  dall'art.  72  hanno
determinato la valorizzazione degli insediamenti storici  nonche'  il
recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio; 
  d) quali risultati sono stati  ottenuti  e  quali  criticita'  sono
state   riscontrate   nell'attuazione    delle    misure    per    la
riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle
attivita' previste dagli articoli 109, 110 e 111. 
  2. La competente commissione permanente del consiglio  provinciale,
tenendo conto delle criticita'  emerse,  puo'  chiedere  alla  giunta
provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e  alle
informazioni  gia'  a  disposizione  della  Provincia;  inoltre  puo'
concordare con la giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per  le
relazioni successive, la cadenza temporale della  loro  presentazione
oppure rinvio della presentazione. 
  3. La relazione prevista dal comma 1 e'  resa  pubblica  unitamente
agli eventuali documenti del consiglio provinciale che ne  concludono
l'esame.