Art. 133
Informazioni sull'attuazione della legge
1. La giunta provinciale informa il consiglio provinciale
sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di
risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di
valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la giunta
provinciale presenta alla competente commissione permanente del
consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene
risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in
ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione
negli elenchi previsti dall'art. 65;
b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei
finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli
insediamenti storici e del paesaggio di cui all'art. 72;
c) in che misura i finanziamenti previsti dall'art. 72 hanno
determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonche' il
recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;
d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticita' sono
state riscontrate nell'attuazione delle misure per la
riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle
attivita' previste dagli articoli 109, 110 e 111.
2. La competente commissione permanente del consiglio provinciale,
tenendo conto delle criticita' emerse, puo' chiedere alla giunta
provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle
informazioni gia' a disposizione della Provincia; inoltre puo'
concordare con la giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le
relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione
oppure rinvio della presentazione.
3. La relazione prevista dal comma 1 e' resa pubblica unitamente
agli eventuali documenti del consiglio provinciale che ne concludono
l'esame.