Art. 208.
                        Modalita' di accesso
    1.  In  attuazione  dell'Art. 5 della legge di organizzazione, la
copertura  dei  posti vacanti del personale non dirigenziale avviene,
sulla  base  della programmazione del fabbisogno di cui all'art. 202,
mediante:
      a) concorso  pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per
titoli  ed  esami,  per  corso-concorso  o  per selezione mediante lo
svolgimento  di  prove  volte all'accertamento della professionalita'
richiesta  dal  profilo  professionale  della  categoria, avvalendosi
anche di sistemi automatizzati;
      b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute
dagli  uffici  circoscrizionali  del lavoro che siano in possesso del
titolo  di  studio richiesto dalla normativa vigente al momento della
pubblicazione dell'offerta di lavoro;
      c) chiamata   numerica  degli  iscritti  nelle  apposite  liste
costituite  dagli  appartenenti  alle  categorie protette di cui alla
legge  12 marzo  1999,  n.  68.  E' fatto salvo quanto previsto dalla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.
    2.  Nell'ambito  della  programmazione  annuale del fabbisogno di
personale  di cui all'Art. 202, comma 3, sono definite le percentuali
dei  posti  da  ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al
comma 1.
    3.  Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con modalita' che ne
garantiscano  la  imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita' di
espletamento,  ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
    4.  Con  le  medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 3
del  presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di
cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.