Art. 210.
                          Posti disponibili
    1.   Si  considerano  posti  disponibili  da  ricoprire  mediante
selezione  sia  quelli  vacanti  alla  data del bando, sia quelli che
risulteranno  tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei
dodici  mesi  successivi;  questi  ultimi sono coperti al verificarsi
delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.