Art. 211. Validita' delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei 1. Le graduatorie dei concorsi di cui all'art. 208, comma 1, lettera a), restano aperte per tre anni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso. 2. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nei termini di cui al comma 1, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa. 3. Le graduatorie possono essere, altresi', utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato. 4. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e' disciplinata dall'Art. 242.