Art. 211.
       Validita' delle graduatorie dei concorsi e conferimento
                  dei posti disponibili agli idonei
    1.  Le  graduatorie  dei  concorsi  di cui all'art. 208, comma 1,
lettera a),  restano  aperte  per  tre  anni  dalla  data  della loro
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e possono
essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo
professionale   che   si  dovessero  rendere  vacanti  e  disponibili
successivamente  all'indizione  del  concorso, ad eccezione di quelli
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
stesso.
    2.  Nel  caso  che  alcuni  dei  posti  messi  a concorso restino
scoperti   per   rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  dei  vincitori,
l'amministrazione  ha  facolta'  di  procedere, nei termini di cui al
comma  1,  ad  altrettante  nomine secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
    3.  Le graduatorie possono essere, altresi', utilizzate anche per
il  reclutamento  di  personale  a  tempo  determinato. La rinuncia o
l'eventuale  accettazione  dell'assunzione  a  tempo  determinato non
comporta  l'esclusione  dalla graduatoria per il reclutamento a tempo
indeterminato.
    4.   Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche  per  il
reclutamento  di  personale  a  tempo  parziale. La rinuncia da parte
dell'idoneo  comporta  l'esclusione  dalla  graduatoria.  L'eventuale
modalita'  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale
a tempo pieno e' disciplinata dall'Art. 242.