Art. 134
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione di questa legge, fatto salvo quanto disposto
dal comma 2, non derivano nuove o maggiori spese a carico del
bilancio provinciale.
2. Con riferimento alle maggiori spese discrezionali derivanti
dall'applicazione dell'art. 13 di questa legge, esse sono assunte a
valere sulle autorizzazioni di spesa gia' disposte sulle unita'
previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte
corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale),
secondo le modalita' previste dalle direttive emanate dalla giunta
provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e
la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.