Art. 134 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione di questa legge, fatto salvo  quanto  disposto
dal comma 2, non  derivano  nuove  o  maggiori  spese  a  carico  del
bilancio provinciale. 
  2. Con riferimento  alle  maggiori  spese  discrezionali  derivanti
dall'applicazione dell'art. 13 di questa legge, esse sono  assunte  a
valere sulle autorizzazioni  di  spesa  gia'  disposte  sulle  unita'
previsionali  di  base  90.10.170  (Spese  discrezionali   di   parte
corrente)  e  90.10.270  (Spese  discrezionali  di  parte  capitale),
secondo le modalita' previste dalle direttive  emanate  dalla  giunta
provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento  e
la  razionalizzazione  delle  spese  della  Provincia)  della   legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.