Art. 214.
                          P r o c e d u r e
    1.  Alla  copertura dei posti vacanti destinati alla progressione
verticale si provvede mediante procedure selettive interne, secondo i
criteri  e  le  modalita'  definiti dalle disposizioni della presente
sezione.
    2.  I  posti  destinati  alle  selezioni  di  cui al comma 1 sono
coperti  mediante  le  procedure  per  l'accesso  dall'esterno  se le
selezioni stesse hanno avuto esito negativo o se mancano del tutto le
professionalita' da selezionare.
    3.  Il  personale  riclassificato  nella categoria immediatamente
superiore  a  seguito delle procedure selettive di cui al comma 1 non
e' soggetto al periodo di prova.
    4.  Le  procedure  di cui al comma 1 devono essere ultimate entro
tre mesi dal loro avvio.