Art. 214. P r o c e d u r e 1. Alla copertura dei posti vacanti destinati alla progressione verticale si provvede mediante procedure selettive interne, secondo i criteri e le modalita' definiti dalle disposizioni della presente sezione. 2. I posti destinati alle selezioni di cui al comma 1 sono coperti mediante le procedure per l'accesso dall'esterno se le selezioni stesse hanno avuto esito negativo o se mancano del tutto le professionalita' da selezionare. 3. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive di cui al comma 1 non e' soggetto al periodo di prova. 4. Le procedure di cui al comma 1 devono essere ultimate entro tre mesi dal loro avvio.