Art. 218. Valutazione del rendimento professionale 1. La valutazione del rendimento professionale e' desunta dalla valutazione sulle prestazioni e sui risultati (obiettivi), conformemente al sistema di valutazione permanente della Regione, conseguita dal dipendente nel triennio precedente la selezione. 2. Alla valutazione di cui al comma 1 puo' essere attribuito fino ad un massimo di 10 punti. Tale punteggio e' ottenuto dalla media della percentuale conseguita nella valutazione sulle prestazioni e sui risultati nei tre anni precedenti la selezione, diviso dieci. 3. Al personale che abbia riportato nei tre anni precedenti la selezione, condanne esecutive di organi della magistratura ordinaria e/o contabile, sono detratti punti 5,00 dal punteggio finale ottenuto secondo il calcolo di cui al comma 2.