Art. 218.
              Valutazione del rendimento professionale
    1.  La  valutazione del rendimento professionale e' desunta dalla
valutazione   sulle   prestazioni   e   sui   risultati  (obiettivi),
conformemente  al  sistema  di  valutazione permanente della Regione,
conseguita dal dipendente nel triennio precedente la selezione.
    2. Alla valutazione di cui al comma 1 puo' essere attribuito fino
ad  un  massimo  di  10 punti. Tale punteggio e' ottenuto dalla media
della  percentuale  conseguita  nella valutazione sulle prestazioni e
sui risultati nei tre anni precedenti la selezione, diviso dieci.
    3.  Al  personale  che abbia riportato nei tre anni precedenti la
selezione,  condanne esecutive di organi della magistratura ordinaria
e/o contabile, sono detratti punti 5,00 dal punteggio finale ottenuto
secondo il calcolo di cui al comma 2.