Art. 219.
                       Valutazione complessiva
    1.  Il  punteggio  finale,  utile  ai fini della formazione della
graduatoria,  e'  dato  dalla  somma  della media dei voti conseguiti
nella  prova  pratica-attitudinale  ed  in  quella  orale, con quelli
relativi alla valutazione del rendimento professionale.
    2.  In caso di parita' di punteggio, l'inserimento in graduatoria
avverra'  privilegiando  il  dipendente con maggiore anzianita' nella
categoria  rivestita  e,  a  parita'  di  questa, quello con maggiore
anzianita' di servizio.
    3. Sono nominati vincitori coloro che si sono collocati utilmente
nella  graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
selezione.
    4.  L'inquadramento  del  personale nelle nuove categorie decorre
dalla data di approvazione delle singole graduatorie.
    5.   Le   graduatorie  decadono  automaticamente  con  l'atto  di
inquadramento nel nuovo profilo o nella nuova categoria.