Art. 219. Valutazione complessiva 1. Il punteggio finale, utile ai fini della formazione della graduatoria, e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova pratica-attitudinale ed in quella orale, con quelli relativi alla valutazione del rendimento professionale. 2. In caso di parita' di punteggio, l'inserimento in graduatoria avverra' privilegiando il dipendente con maggiore anzianita' nella categoria rivestita e, a parita' di questa, quello con maggiore anzianita' di servizio. 3. Sono nominati vincitori coloro che si sono collocati utilmente nella graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a selezione. 4. L'inquadramento del personale nelle nuove categorie decorre dalla data di approvazione delle singole graduatorie. 5. Le graduatorie decadono automaticamente con l'atto di inquadramento nel nuovo profilo o nella nuova categoria.