Art. 220. Finalita' del sistema di valutazione 1. I criteri generali delle metodologie di valutazione permanente del personale sono disciplinati in applicazione delle normative definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Il sistema e' finalizzato alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati delle attivita' dei dipendenti, anche per gli sviluppi economici interni alle categorie, rispetto alle attivita' ed ai compiti assegnati dai dirigenti. Costituisce, pertanto, un metodo di sviluppo gestionale per sollecitare e migliorare, da un lato, il rendimento dei dipendenti e, dall'altro, per riconoscere e valorizzare il merito attraverso incrementi economici. 3. Al fine degli effetti economici collegati al risultato, la valutazione complessiva dei dipendenti appartenenti alla medesima struttura deve essere coerente con la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti della direzione regionale di appartenenza. A tal fine la retribuzione collegata alla produttivita' collettiva del personale dipendente con qualifica non dirigenziale, comunque erogata, dovra' tenere conto, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale, della valutazione annuale riferita ai risultati raggiunti dai suddetti dirigenti.