Art. 220.
                Finalita' del sistema di valutazione
    1. I criteri generali delle metodologie di valutazione permanente
del  personale  sono  disciplinati  in  applicazione  delle normative
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
    2.  Il  sistema e' finalizzato alla valutazione delle prestazioni
individuali e dei risultati delle attivita' dei dipendenti, anche per
gli   sviluppi   economici  interni  alle  categorie,  rispetto  alle
attivita'   ed  ai  compiti  assegnati  dai  dirigenti.  Costituisce,
pertanto,   un  metodo  di  sviluppo  gestionale  per  sollecitare  e
migliorare,  da  un lato, il rendimento dei dipendenti e, dall'altro,
per   riconoscere  e  valorizzare  il  merito  attraverso  incrementi
economici.
    3.  Al  fine  degli  effetti economici collegati al risultato, la
valutazione  complessiva  dei  dipendenti  appartenenti alla medesima
struttura  deve essere coerente con la valutazione sul raggiungimento
degli  obiettivi  affidati  ai dirigenti della direzione regionale di
appartenenza. A tal fine la retribuzione collegata alla produttivita'
collettiva  del  personale dipendente con qualifica non dirigenziale,
comunque erogata, dovra' tenere conto, sulla base di criteri definiti
in  sede  di  contrattazione integrativa aziendale, della valutazione
annuale riferita ai risultati raggiunti dai suddetti dirigenti.