Art. 222. Processo di valutazione 1. Il processo di valutazione comprende quattro fasi: a) identificazione e formulazione degli obiettivi; b) individuazione delle capacita' e dei comportamenti organizzativi attesi; c) valutazione della professionalita', delle prestazioni e dei risultati; d) colloquio di valutazione. 2. Ogni obiettivo deve consentire la comparazione tra risultati previsti e risultati conseguiti. 3. Il criterio di comparazione deve portare a verifiche che permettano di segnalare entita' e tipologia di eventuali scostamenti dai livelli di conseguimento previsti.