Art. 222.
                       Processo di valutazione
    1. Il processo di valutazione comprende quattro fasi:
      a) identificazione e formulazione degli obiettivi;
      b) individuazione   delle   capacita'   e   dei   comportamenti
organizzativi attesi;
      c) valutazione  della professionalita', delle prestazioni e dei
risultati;
      d) colloquio di valutazione.
    2.  Ogni  obiettivo deve consentire la comparazione tra risultati
previsti e risultati conseguiti.
    3.  Il  criterio  di  comparazione  deve  portare a verifiche che
permettano  di segnalare entita' e tipologia di eventuali scostamenti
dai livelli di conseguimento previsti.