Art. 223. Criteri generali e modalita' di valutazione delle prestazioni individuali 1. Per l'individuazione degli elementi di valutazione delle prestazioni individuali, si tiene conto di fatti e comportamenti osservabili e di criteri oggettivi predefiniti quali: a) obiettivi o compiti individuali assegnati; b) competenze: livello delle conoscenze specifiche dimostrato nello svolgimento delle mansioni; c) professionalita': qualita' del lavoro correlata alla capacita' di svolgere correttamente l'obiettivo assegnato; d) crescita professionale: interventi formativi necessari a migliorare la professionalita' del dipendente; e) autonomia: capacita' di individuare priorita', tecniche e strumenti al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'obiettivo assegnato. 2. Il contenuto dei criteri e' esplicitato nella scheda di valutazione e comparato con la scala di valori a ciascuno attribuibili per ottenere il risultato finale della valutazione. 3. All'inizio dell'anno i dirigenti assegnano per iscritto a ciascun dipendente gli obiettivi individuali del proprio lavoro e procedono annualmente alla valutazione delle prestazioni individuali. 4. Il dirigente, qualora riscontri una prestazione del dipendente non adeguata alle aspettative lo invita, mediante comunicazione scritta, ad un colloquio al fine di verificare le difficolta' nel perseguimento degli obiettivi.