Art. 223.
             Criteri generali e modalita' di valutazione
                    delle prestazioni individuali
    1.  Per  l'individuazione  degli  elementi  di  valutazione delle
prestazioni  individuali,  si  tiene  conto  di fatti e comportamenti
osservabili e di criteri oggettivi predefiniti quali:
      a) obiettivi o compiti individuali assegnati;
      b) competenze:  livello  delle conoscenze specifiche dimostrato
nello svolgimento delle mansioni;
      c) professionalita':   qualita'   del   lavoro  correlata  alla
capacita' di svolgere correttamente l'obiettivo assegnato;
      d) crescita  professionale:  interventi  formativi  necessari a
migliorare la professionalita' del dipendente;
      e) autonomia:  capacita'  di  individuare priorita', tecniche e
strumenti   al   fine   di   ottimizzare  i  tempi  di  realizzazione
dell'obiettivo assegnato.
    2.  Il  contenuto  dei  criteri  e'  esplicitato  nella scheda di
valutazione   e   comparato   con  la  scala  di  valori  a  ciascuno
attribuibili per ottenere il risultato finale della valutazione.
    3.  All'inizio  dell'anno  i  dirigenti  assegnano per iscritto a
ciascun  dipendente  gli  obiettivi  individuali del proprio lavoro e
procedono annualmente alla valutazione delle prestazioni individuali.
    4. Il dirigente, qualora riscontri una prestazione del dipendente
non  adeguata  alle  aspettative  lo  invita,  mediante comunicazione
scritta,  ad  un  colloquio  al fine di verificare le difficolta' nel
perseguimento degli obiettivi.