Art. 224. Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali 1. La valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, effettuata dai dirigenti mediante le schede di valutazione, deve essere da questi tempestivamente comunicata per iscritto al personale. 2. Nella comunicazione il dirigente direttamente sovraordinato esprime le valutazioni motivate sulle prestazioni e sui risultati individuali del personale, in base ai criteri di cui all'Art. 223, attraverso l'attribuzione agli stessi di un punteggio cui dovra' corrispondere un giudizio sintetico. 3. Nell'ipotesi di valutazione contestata dal dipendente, il dirigente acquisisce preventivamente, in contraddittorio, le osservazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia e, successivamente, procede alla formalizzazione del giudizio. 4. Nel rispetto della procedura sopra indicata, l'esclusione dal-l'attribuzione del trattamento economico accessorio, disposta dal dirigente sovraordinato con atto di organizzazione, e' soggetta ad approvazione o verifica da parte del direttore del dipartimento.