Art. 224.
    Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali
    1.  La  valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti,
effettuata  dai  dirigenti  mediante  le  schede di valutazione, deve
essere   da   questi   tempestivamente  comunicata  per  iscritto  al
personale.
    2.  Nella  comunicazione  il dirigente direttamente sovraordinato
esprime  le  valutazioni  motivate  sulle prestazioni e sui risultati
individuali  del  personale,  in base ai criteri di cui all'Art. 223,
attraverso  l'attribuzione  agli  stessi  di  un punteggio cui dovra'
corrispondere un giudizio sintetico.
    3.  Nell'ipotesi  di  valutazione  contestata  dal dipendente, il
dirigente   acquisisce   preventivamente,   in   contraddittorio,  le
osservazioni   del  dipendente  interessato,  anche  assistito  dalla
organizzazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato o da
persona   di   sua   fiducia   e,   successivamente,   procede   alla
formalizzazione del giudizio.
    4.  Nel  rispetto  della  procedura  sopra indicata, l'esclusione
dal-l'attribuzione del trattamento economico accessorio, disposta dal
dirigente  sovraordinato  con  atto di organizzazione, e' soggetta ad
approvazione o verifica da parte del direttore del dipartimento.