Art. 227.
  Mobilita' fra dipartimenti ed all interno di ciascun dipartimento
    1.  I  trasferimenti interdipartimentali sono disposti, acquisito
il   parere   positivo  delle  strutture  interessate,  con  atto  di
organizzazione    del    direttore    regionale    della    direzione
«Organizzazione e personale».
    2.  La  mobilita' all'interno di ciascun dipartimento e' disposta
con atto di organizzazione del direttore del dipartimento interessato
ed  inviato,  per  conoscenza, al direttore regionale della direzione
«Organizzazione e personale».
    3.  Il  direttore  regionale  della  direzione  «Organizzazione e
personale»   dispone,   altresi',   con  propria  determinazione,  il
trasferimento  di  personale  soggetto  o  necessitato a far fronte a
condizioni di bisogno individuate nella legge-quadro 5 febbraio 1992,
n. 104.
    4.  Il  direttore  regionale  della  direzione  «Organizzazione e
personale» dispone il trasferimento di personale presso le segreterie
degli  organi  di  governo nei limiti del contingente stabilito dalla
normativa vigente.