Art. 227. Mobilita' fra dipartimenti ed all interno di ciascun dipartimento 1. I trasferimenti interdipartimentali sono disposti, acquisito il parere positivo delle strutture interessate, con atto di organizzazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale». 2. La mobilita' all'interno di ciascun dipartimento e' disposta con atto di organizzazione del direttore del dipartimento interessato ed inviato, per conoscenza, al direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale». 3. Il direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale» dispone, altresi', con propria determinazione, il trasferimento di personale soggetto o necessitato a far fronte a condizioni di bisogno individuate nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale» dispone il trasferimento di personale presso le segreterie degli organi di governo nei limiti del contingente stabilito dalla normativa vigente.