Art. 228.
               Mobilita' fra la giunta e il consiglio
    1.  Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse
umane  in  relazione ai rispettivi fabbisogni e' attuata la mobilita'
del personale tra le strutture della giunta e del consiglio.
    2.  L'individuazione  dei posti vacanti da ricoprirsi mediante la
procedura  di  cui  al  comma  1 e' effettuata con determinazione del
direttore  del  dipartimento  «Istituzionale»,  previa  intesa con il
segretario generale del consiglio.
    3.   I   provvedimenti   di   trasferimento   sono  disposti  con
determinazione  del  direttore  regionale  competente  in  materia di
personale,  di  concerto  con  il  dirigente del consiglio a cui sono
attribuite tali funzioni.