Art. 228. Mobilita' fra la giunta e il consiglio 1. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni e' attuata la mobilita' del personale tra le strutture della giunta e del consiglio. 2. L'individuazione dei posti vacanti da ricoprirsi mediante la procedura di cui al comma 1 e' effettuata con determinazione del direttore del dipartimento «Istituzionale», previa intesa con il segretario generale del consiglio. 3. I provvedimenti di trasferimento sono disposti con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale, di concerto con il dirigente del consiglio a cui sono attribuite tali funzioni.