Art. 229.
          Processi di mobilita' fra amministrazioni diverse
    1.  L'amministrazione  regionale  puo' ricoprire posti vacanti in
organico  mediante  passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla
stessa   qualifica  in  servizio  presso  altre  amministrazione  che
facciano  domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto, con
determinazione    del    direttore    regionale    della    direzione
«Organizzazione e personale», previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
    2.  Analogamente  l'amministrazione regionale puo' autorizzare il
trasferimento  di  proprio  personale  presso  altra  amministrazione
pubblica, previo consenso dell'amministrazione di destinazione.
    3.  Il  personale  trasferito  conserva la posizione giuridica ed
economica   posseduta   all'atto   del  trasferimento,  ivi  compresa
l'anzianita' gia' maturata.
    4.  Entro  il  31 dicembre di ogni anno, in sede di concertazione
con  le  organizzazioni  sindacali  aziendali,  saranno individuati i
posti ed i profili professionali non ricoperti con le procedure della
mobilita' interna, attribuibili mediante mobilita' esterna, nonche' i
criteri per la formazione delle graduatorie.
    5.  I  criteri  di  cui  sopra  dovranno  tenere conto dei titoli
professionali,  dell'anzianita'  di  servizio,  della  situazione  di
famiglia  dei  richiedenti,  dei  motivi  di  studio,  nonche'  della
posizione di eccedenza presso altro ente del candidato alla copertura
del posto messo in mobilita'.