Art. 229. Processi di mobilita' fra amministrazioni diverse 1. L'amministrazione regionale puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazione che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto, con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Analogamente l'amministrazione regionale puo' autorizzare il trasferimento di proprio personale presso altra amministrazione pubblica, previo consenso dell'amministrazione di destinazione. 3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica posseduta all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, saranno individuati i posti ed i profili professionali non ricoperti con le procedure della mobilita' interna, attribuibili mediante mobilita' esterna, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie. 5. I criteri di cui sopra dovranno tenere conto dei titoli professionali, dell'anzianita' di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio, nonche' della posizione di eccedenza presso altro ente del candidato alla copertura del posto messo in mobilita'.