Art. 231. Mobilita' del personale in conseguenza di delega di funzioni 1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, l'amministrazione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulti preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso. 2. La giunta individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, con l'indicazione delle relative categorie di appartenenza. L'elenco nominativo del personale da trasferire e' approvato con determinazione del direttore del dipartimento interessato. 3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. 4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata. 5. L'amministrazione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito per le motivazioni di cui sopra. 6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra l'amministrazione regionale e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. 7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi. 8. A seguito del conferimento, l'amministrazione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale di riordino del proprio sistema organizzativo.