Art. 231.
    Mobilita' del personale in conseguenza di delega di funzioni
    1.  Al  fine  dell'assegnazione  delle  risorse  umane necessarie
all'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti,
l'amministrazione  provvede  a trasferire agli enti locali il proprio
personale   che,   al  momento  del  conferimento,  risulti  preposto
all'esercizio  delle  funzioni e dei compiti oggetto del conferimento
stesso.
    2.  La  giunta  individua  con  apposita  deliberazione, adottata
previa  intesa  in  sede  di  conferenza Regione-autonomie locali, il
personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel
rispetto  degli  istituti della partecipazione sindacale previsti dai
contratti   collettivi   di   riferimento.  Tale  deliberazione  deve
individuare,   in   particolare,   il  contingente  di  personale  da
trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, con l'indicazione
delle  relative  categorie  di  appartenenza. L'elenco nominativo del
personale da trasferire e' approvato con determinazione del direttore
del dipartimento interessato.
    3.  Al  personale da trasferire sulla base della deliberazione di
cui  al  comma  2  sono applicate forme di incentivazione definite in
sede di contrattazione integrativa aziendale.
    4.  Il  personale  trasferito  conserva la posizione giuridica ed
economica   in   godimento   all'atto   del  trasferimento,  compresa
l'anzianita' maturata.
    5.  L'amministrazione  attiva  o  concorre ad attivare iniziative
formative   di  riqualificazione  del  personale  trasferito  per  le
motivazioni di cui sopra.
    6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al
trasferimento  di  personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra
l'amministrazione  regionale  e  gli  enti  destinatari, nel rispetto
degli  istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti
collettivi di riferimento.
    7.   All'atto  del  trasferimento  i  posti  del  contingente  di
personale trasferito sono automaticamente soppressi.
    8.  A  seguito  del conferimento, l'amministrazione provvede alla
rideterminazione   della   propria   dotazione   organica   ed   alla
ridefinizione  delle  proprie  strutture  organizzative,  secondo  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale di riordino del proprio
sistema organizzativo.