Art. 232. Scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi e temporaneo servizio all'estero 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti regionali, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra la Regione Lazio e le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. Il trattamento economico potra' essere a carico dell'amministrazione regionale, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 3. II personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione regionale. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.