Art. 232.
Scambio  di  funzionari  appartenenti  a  paesi  diversi e temporaneo
                         servizio all'estero
    1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale di
esperienze  amministrative,  i  dipendenti  regionali,  a  seguito di
appositi  accordi di reciprocita' stipulati tra la Regione Lazio e le
amministrazioni  interessate,  d'intesa con il Ministero degli affari
esteri  ed  il  Dipartimento  della funzione pubblica, possono essere
destinati  a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni
pubbliche   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  degli  Stati
candidati  all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene
rapporti  di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione
europea  e  le  organizzazioni  ed  enti  internazionali cui l'Italia
aderisce.
    2.    Il   trattamento   economico   potra'   essere   a   carico
dell'amministrazione  regionale,  di  quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato  italiano  dall'Unione  europea  o da una organizzazione o ente
internazionale.
    3. II personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti   gli   effetti   dipendente   dell'amministrazione  regionale.
L'esperienza  maturata  all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.