Art. 233. C o m a n d i 1. La mobilita' del personale con qualifica non dirigenziale puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. 2. Il comando verso la Regione e' disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, in misura non superiore al 4% delle vacanze stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalita' o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. 3. Il comando di cui al comma 2 ha una durata non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile. 4. Al comando di cui al comma 2 si provvede con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», previa richiesta del direttore del dipartimento interessato e nulla osta dell'amministrazione o dell'ente pubblico di provenienza. 5. Fanno eccezione i comandi per le esigenze delle strutture per l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo strategico di cui al titolo II. 6. La spesa per il personale comandato presso la Regione Lazio e' a carico della medesima. La Regione Lazio rimborsera' all'amministrazione o ente pubblico di appartenenza che continua a corrispondere al dipendente il relativo trattamento economico, le competenze maggiorate dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla vigente normativa. 7. Il comando verso altre amministrazioni o enti pubblici e' disposto, in misura non superiore al 4% del personale in servizio, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato, sentito il direttore del dipartimento presso il quale il dipendente e' assegnato e con l'assenso del medesimo. Al predetto comando si provvede con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», previa adozione dell'amministrazione o dall'ente pubblico richiedente del formale provvedimento. 8. La richiesta di comando, effettuata dall'amministrazione o dall'ente pubblico interessato secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, e' inviata alla Regione Lazio e deve espressamente indicare la durata del comando. 9. La spesa per il personale regionale comandato presso altra amministrazione o ente pubblico e' a carico degli stessi. La Regione Lazio anticipa la corresponsione del trattamento economico e provvede al versamento dei contributi e delle ritenute previsti dalla vigente normativa, che saranno rimborsati dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza. 10. Il dipendente regionale collocato in posizione di comando e' ammesso alle selezioni per il passaggio alla categoria superiore. 11. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7, puo' essere concessa l'immediata utilizzazione del dipendente presso l'amministrazione o l'ente pubblico richiedente. 12. Alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di comando, senza che sia intervenuto nuovo provvedimento di rinnovo del comando stesso, il personale regionale e' tenuto a riprendere servizio presso l'amministrazione regionale il giorno successivo alla data della cessazione. Tale personale e' posto a disposizione della struttura competente in materia di personale per essere assegnato, ove possibile, alla struttura presso la quale ha prestato servizio all'atto del collocamento in posizione di comando o presso un'altra struttura secondo le esigenze dell'amministrazione.