Art. 233.
                            C o m a n d i
    1. La mobilita' del personale con qualifica non dirigenziale puo'
essere  attuata  anche  attraverso  l'istituto del comando da e verso
l'amministrazione regionale.
    2.  Il  comando verso la Regione e' disposto, in via eccezionale,
soltanto  per  posti  vacanti,  in  misura  non superiore al 4% delle
vacanze  stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia
richiesta  una particolare professionalita' o competenza non presente
all'interno dell'amministrazione.
    3.  Il  comando  di  cui al comma 2 ha una durata non superiore a
dodici mesi, eventualmente rinnovabile.
    4.  Al  comando  di cui al comma 2 si provvede con determinazione
del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale»,
previa  richiesta  del direttore del dipartimento interessato e nulla
osta dell'amministrazione o dell'ente pubblico di provenienza.
    5.  Fanno eccezione i comandi per le esigenze delle strutture per
l'esercizio  della funzione di indirizzo e di controllo strategico di
cui al titolo II.
    6. La spesa per il personale comandato presso la Regione Lazio e'
a    carico    della   medesima.   La   Regione   Lazio   rimborsera'
all'amministrazione  o  ente  pubblico di appartenenza che continua a
corrispondere  al  dipendente  il  relativo trattamento economico, le
competenze maggiorate dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla vigente normativa.
    7.  Il  comando  verso  altre  amministrazioni o enti pubblici e'
disposto, in misura non superiore al 4% del personale in servizio, su
richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico  interessato,
sentito  il  direttore del dipartimento presso il quale il dipendente
e'  assegnato  e  con  l'assenso del medesimo. Al predetto comando si
provvede  con  determinazione del direttore regionale della direzione
«Organizzazione  e personale», previa adozione dell'amministrazione o
dall'ente pubblico richiedente del formale provvedimento.
    8.  La  richiesta  di  comando, effettuata dall'amministrazione o
dall'ente  pubblico  interessato secondo le disposizioni previste dai
rispettivi   ordinamenti,  e'  inviata  alla  Regione  Lazio  e  deve
espressamente indicare la durata del comando.
    9.  La  spesa  per  il personale regionale comandato presso altra
amministrazione  o ente pubblico e' a carico degli stessi. La Regione
Lazio anticipa la corresponsione del trattamento economico e provvede
al  versamento dei contributi e delle ritenute previsti dalla vigente
normativa,   che   saranno  rimborsati  dall'amministrazione  o  ente
pubblico di appartenenza.
    10.  Il dipendente regionale collocato in posizione di comando e'
ammesso alle selezioni per il passaggio alla categoria superiore.
    11.  In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7,
puo'  essere concessa l'immediata utilizzazione del dipendente presso
l'amministrazione o l'ente pubblico richiedente.
    12.  Alla  scadenza  del  termine  fissato  dal  provvedimento di
comando, senza che sia intervenuto nuovo provvedimento di rinnovo del
comando  stesso,  il  personale  regionale  e'  tenuto  a  riprendere
servizio presso l'amministrazione regionale il giorno successivo alla
data  della  cessazione. Tale personale e' posto a disposizione della
struttura  competente  in  materia di personale per essere assegnato,
ove  possibile,  alla  struttura presso la quale ha prestato servizio
all'atto  del  collocamento in posizione di comando o presso un'altra
struttura secondo le esigenze dell'amministrazione.