Art. 234. Collocamento fuori ruolo 1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto, con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», presso altre amministrazioni pubbliche per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa. 2. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In questo ultimo caso e lasciato indisponibile per la durata dell'incarico il posto del dirigente collocato fuori ruolo. 3. Alla spesa del personale collocato fuori ruolo provvede direttamente e a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e' tenuto a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge e dai contratti. 4. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.