Art. 234.
                      Collocamento fuori ruolo
    1.   Il  collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto,  con
determinazione    del    direttore    regionale    della    direzione
«Organizzazione  e personale», presso altre amministrazioni pubbliche
per    il   disimpegno   di   funzioni   attinenti   agli   interessi
dell'amministrazione  regionale  e  che  non  rientrino  nei  compiti
istituzionali dell'amministrazione regionale stessa.
    2. Il  dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo
della  dirigenza.  In questo ultimo caso e lasciato indisponibile per
la durata dell'incarico il posto del dirigente collocato fuori ruolo.
    3.  Alla  spesa  del  personale  collocato  fuori  ruolo provvede
direttamente  e a proprio carico l'ente presso cui detto personale va
a  prestare  servizio. L'ente e' tenuto a versare all'amministrazione
regionale  l'importo  dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge e dai contratti.
    4.  Il  periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo
e'  computato  agli  effetti  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.