Art. 235.
                       Personale in eccedenza
    1.   L'amministrazione  regionale  qualora  rilevi  eccedenze  di
personale  e'  tenuta  ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente  articolo. Si  applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed  in  particolare  l'Art.  4,  comma  11 e l'Art. 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni.
    2.   Le   presenti   disposizioni   trovano  applicazione  quando
l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di
dieci  unita'  si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di
eccedenza  distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un
numero  inferiore  a  dieci  unita'  agli interessati si applicano le
disposizioni previste dal comma 6 e dall'Art. 236, comma 1.
    3.  La comunicazione preventiva di cui all'Art. 4, comma 2, della
legge  23 luglio  1991,  n.  223,  viene  fatta  alle  rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto  decentrato.  La comunicazione deve contenere l'indicazione
dei  motivi  che  determinano  la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici  e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure    idonee    a    riassorbire    le    eccedenze   all'interno
dell'amministrazione;   del   numero,   della   collocazione,   delle
qualifiche   del   personale   eccedente,   nonche'   del   personale
abitualmente  impiegato,  delle  eventuali  proposte per risolvere la
situazione  di  eccedenza  e  dei relativi tempi di attuazione, delle
eventuali  misure  programmate  per  fronteggiare  le conseguenze sul
piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
    4.  Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  3,  a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del  personale  e  delle  possibilita'  di  diversa utilizzazione del
personale  eccedente,  o  di  una  sua  parte.  L'esame  e' diretto a
verificare   le   possibilita'  di  pervenire  ad  un  accordo  sulla
ricollocazione   totale   o   parziale   del  personale  eccedente  o
nell'ambito  dell'amministrazione,  anche mediante il ricorso a forme
flessibili  di  gestione  del  tempo  di  lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito  della provincia dove presta servizio o in quello diverso
determinato dai contratti collettivi. Le organizzazioni sindacali che
partecipano  all'esame  hanno  diritto  di  ricevere,  in relazione a
quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad
un utile confronto.
    5.  La  procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua ai sensi degli
articoli  3  e  4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
    6.   Conclusa   la   procedura   di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
l'amministrazione    regionale   colloca   in   disponibilita',   con
determinazione    del    direttore    regionale    della    direzione
«Organizzazione  e  personale»,  il  personale  che non sia possibile
impiegare  diversamente  nell'ambito  dell'amministrazione  e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia  preso  servizio presso la diversa amministrazione che, secondo
gli  accordi  intervenuti  ai  sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.