Art. 236.
 Trattamento giuridico ed economico del personale in disponibilita'
    1.  Dalla  data di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore
ha   diritto  ad  una  indennita'  pari  all'80%  dello  stipendio  e
dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi
altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata
massima di ventiquattro mesi.
    I  periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini
della  determinazione  dei requisiti di accesso alla pensione e della
misura  della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno
per il nucleo familiare.
    2. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del     collocamento     in     disponibilita'    sono    corrisposti
dall'amministrazione  regionale  all'ente  previdenziale per tutto il
periodo di disponibilita'.
    3.  La  spesa relativa grava sull'apposito capitolo da istituirsi
nel    bilancio    regionale   sino   al   trasferimento   ad   altra
amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di
fruizione di cui al comma 1.
    4.  Decorso  il  periodo  massimo  di ventiquattro mesi di cui al
comma  1,  senza  che  si  sia  potuto  ricollocare il dipendente, il
rapporto di lavoro si intende risolto definitivamente.