Art. 237.
               Gestione del personale in disponibilita'
    1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi
formati   e  gestiti  dalla  direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale».
    2.  Il  personale  in disponibilita' ha diritto all'indennita' di
cui all'Art. 236, comma 1 per la durata massima ivi prevista.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro si intende definitivamente risolto a
tale data, fermo restando quanto previsto dall'Art. 235.
    4.  Nell'ambito  della  programmazione triennale del personale di
cui all'Art. 202 le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita  di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco.
    5.  Le  economie  derivanti  dalla  minore  spesa per effetto del
collocamento  in disponibilita' restano a disposizione del bilancio e
possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.