Art. 237. Gestione del personale in disponibilita' 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi formati e gestiti dalla direzione regionale «Organizzazione e personale». 2. Il personale in disponibilita' ha diritto all'indennita' di cui all'Art. 236, comma 1 per la durata massima ivi prevista. 3. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto dall'Art. 235. 4. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'Art. 202 le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 5. Le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.