Art. 13.
    Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
    1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte  o  nelle  zone  del  territorio  dei  medesimi, gli esercenti
individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1, la deroga e' disposta dal
sindaco  in  conformita'  ad  accordi  con  le  organizzazioni di cui
all'art. 12, comma 1.
    3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per
le  aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie
che,  per  la loro ubicazione, svolgono un'attivita' avente refluenze
sovracomunali.  Sulle  relative  istanze l'assessore regionale per la
cooperazione,   il   commercio,   l'artigianato  e  la  pesca  emette
provvedimento  espresso,  in  conformita' alle determinazioni assunte
dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3.
    4.  Al  fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di
maggiore   afflusso  turistico,  idonei  livelli  di  servizio  e  di
informazione,  le  organizzazioni locali maggiormente rappresentative
dei  consumatori,  delle  imprese  del  commercio e del turismo e dei
lavoratori  dipendenti,  possono  definire  accordi  da sottoporre al
sindaco  per  l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    5.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  su  proposta  dei  comuni  interessati  e  sentiti
l'Osservatorio  regionale  per  il commercio e le province regionali,
l'assessore    regionale   per   la   cooperazione,   il   commercio,
l'artigianato  e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad
economia  prevalentemente  turistica,  le citta' d'arte o le zone del
territorio  dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso
turistico  nei  quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di
cui al comma 1.