Art. 13. Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la deroga e' disposta dal sindaco in conformita' ad accordi con le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1. 3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attivita' avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformita' alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3. 4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1.