Art. 14. Disposizioni speciali 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio: agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresi' agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a cio' adibiti. 2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma. 3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, definisce le modalita' per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori. 4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, puo' autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.