Art. 14.
                        Disposizioni speciali
    1.  Le  disposizioni  del  presente titolo non si applicano: alle
rivendite di generi di monopolio: agli esercizi di vendita interni ai
campeggi,  ai  villaggi  e ai complessi turistici e alberghieri; agli
esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo
le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
alle  rivendite  di  giornali;  alle  gelaterie  e  gastronomie; alle
rosticcerie  e  alle  pasticcerie;  agli esercizi specializzati nella
vendita  di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri,
dischi,  nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte,
oggetti  d'antiquariato,  stampe,  cartoline,  articoli  da ricordo e
artigianato  locale,  nonche' alle stazioni di servizio autostradali,
qualora  le  attivita'  di  vendita previste dal presente comma siano
svolte   in   maniera   esclusiva   o   prevalente,   e   alle   sale
cinematografiche.   Le   disposizioni  del  presente  titolo  non  si
applicano   altresi'  agli  esercizi  che  effettuano  esclusivamente
vendite  attraverso  apparecchi  automatici in appositi locali a cio'
adibiti.
    2.   Gli   esercizi   del  settore  alimentare  devono  garantire
l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive.
Il  sindaco,  sentite  le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1,
definisce  le  modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente
comma.
    3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale
per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le
organizzazioni  di  cui  all'art. 12, comma 1, definisce le modalita'
per  assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari
a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
    4.  Il  sindaco,  sentite  le  organizzazioni di cui all'art. 12,
comma  1,  puo' autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle
peculiari  caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita'
di  vendita  in orario notturno esclusivamente per un limitato numero
di esercizi di vicinato.