Art. 12.
                         Pertinenze del maso
    1.  Il  codice  civile stabilisce quali beni siano considerati di
pertinenza  del  maso.  Del  maso  chiuso fanno parte in ogni caso le
scorte  vive  e  morte,  in  quanto  necessarie  per  la sua regolare
conduzione, nonche' i diritti e i fattori di produzione connessi alla
conduzione  del  maso,  tra  cui gli usi civici. In caso di dubbio la
commissione  locale  per  i  masi chiusi decide quali cose, diritti o
fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.