Art. 13.
              Ammissibilita' delle domande di distacco
    1. Le domande concernenti modifiche alla consistenza del maso non
possono  piu'  essere presentate dopo la notifica del decreto, con il
quale   il/la   giudice   nella   procedura   per  la  determinazione
dell'assuntore  o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso
fissa l'udienza di discussione.
    2.  La  commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande
presentate  entro  i  termini  e il relativo provvedimento ha effetto
immediato  sulla  determinazione  delle pertinenze. E' fatto salvo il
diritto di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.