Art. 13. Ammissibilita' delle domande di distacco 1. Le domande concernenti modifiche alla consistenza del maso non possono piu' essere presentate dopo la notifica del decreto, con il quale il/la giudice nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso fissa l'udienza di discussione. 2. La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. E' fatto salvo il diritto di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.