Art. 14.
Determinazione  dell'assuntore  o dell'assuntrice del maso in caso di
                        successione legittima
    1.  In  caso  di successione legittima, in mancanza di un accordo
tra  coloro  che  secondo il codice civile sono chiamati a succedere,
l'assuntore   o  l'assuntrice  del  maso  chiuso  e'  determinato/  a
dall'autorita' giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:
      a)  i  coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel
maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi:
      b) tra  piu'  coeredi  che crescono o sono cresciuti/e nel maso
sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della
successione  hanno  partecipato  abitualmente  alla conduzione e alla
coltivazione del maso;
      c) tra  piu' coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle
lettere  a)  e  b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un
diploma  di  una  scuola  professionale  ad  indirizzo  agrario  o di
economia  domestica  riconosciuta dallo Stato o dalla provincia, o di
un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla provincia;
      d) i   discendenti   o  le  discendenti  che  crescono  o  sono
cresciuti/e  nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive
e  coloro  che  subentrano  per rappresentazione, sono preferiti/e al
coniuge  superstite; quest'ultimo o quest'ultima pero' e' preferito/a
a  tutti  gli  altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono
passati  cinque  anni  o se da almeno cinque anni ha collaborato alla
conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso
quale collaborazione alla sua conduzione;
      e) tra piu' coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla
a)  alla  d) sono preferiti/e i parenti o le parenti piu' vicini/e di
grado;
      f) se  il  defunto o la defunta non ha lasciato discendenti ne'
coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da
uno   dei   genitori  per  via  ereditaria  o  per  trasferimento  in
anticipazione  della successione ereditaria, trovano applicazione, in
caso  di  presenza di piu' persone dello stesso grado di parentela, i
criteri di cui alle lettere a), b) e c);
      g) tra piu' coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla
a) alla f) e' preferito/a il piu' anziano o la piu' anziana di eta'.
    2.  Qualora  nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi
le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene
scelto/a,  sentiti/e  i  coeredi o le coeredi e la commissione locale
per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori
requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso.
    3.  Sono  esclusi dal diritto di assunzione del maso coeredi o le
coeredi dichiarati/e inabili o interdetti/e.
    4.  Il  diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di
morte  ai  discendenti  o  alle  discendenti e al coniuge dell'avente
diritto  all'assunzione;  nella  scelta del coerede assuntore o della
coerede  assuntrice  si  osservano,  in quanto applicabili, i criteri
previsti dai commi 1 e 2.
    5.  Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il
maso,  la  preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e
si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.