Art. 14. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima 1. In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso e' determinato/ a dall'autorita' giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi: b) tra piu' coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso; c) tra piu' coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla provincia; d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima pero' e' preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione; e) tra piu' coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti piu' vicini/e di grado; f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti ne' coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di piu' persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c); g) tra piu' coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla f) e' preferito/a il piu' anziano o la piu' anziana di eta'. 2. Qualora nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e i coeredi o le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso. 3. Sono esclusi dal diritto di assunzione del maso coeredi o le coeredi dichiarati/e inabili o interdetti/e. 4. Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2. 5. Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.