Art. 15.
        Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice
    1.  In  caso  di  divisione  dell'eredita'  il  maso e' assegnato
all'assuntore  o  all'assuntrice  designato/a  ai sensi dell'art. 14,
il/la  quale  diventa debitore o debitrice della massa ereditaria per
l'ammontare  del  valore  del  maso concordato o determinato ai sensi
dell'art. 20.