Art. 15. Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice 1. In caso di divisione dell'eredita' il maso e' assegnato all'assuntore o all'assuntrice designato/a ai sensi dell'art. 14, il/la quale diventa debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso concordato o determinato ai sensi dell'art. 20.