Art. 16. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volonta' 1. Il proprietario o la proprietaria puo' designare, con disposizione di ultima volonta', l'assuntore o l'assuntrice del maso e fissare il prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore o dalla testatrice da parte dell'assuntore o assuntrice oppure dei coeredi o delle coeredi, il prezzo di assunzione e' determinato a norma dell'art. 20.