Art. 16.
Determinazione  dell'assuntore  o dell'assuntrice con disposizione di
                           ultima volonta'
  1.   Il   proprietario   o  la  proprietaria  puo'  designare,  con
disposizione  di ultima volonta', l'assuntore o l'assuntrice del maso
e  fissare  il  prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione
del  prezzo  stabilito  dal  testatore  o  dalla  testatrice da parte
dell'assuntore  o  assuntrice  oppure dei coeredi o delle coeredi, il
prezzo di assunzione e' determinato a norma dell'art. 20.