Art. 17. Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi 1. Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie. 2. Le disposizioni sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o per atto tra vivi. 3. In mancanza di disposizioni di ultima volonta', il trasferimento di una quota indivisa del maso a uno degli aventi diritto o a una delle aventi diritto alla successione conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso ai sensi dell'art. 20.