Art. 17.
    Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi
    1.  Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono
tenere  il  maso  chiuso,  salva reintegrazione in denaro della quota
riservata ai legittimari o alle legittimarie.
    2.  Le  disposizioni  sulla  determinazione  e  sul pagamento del
prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione
del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con
atto di donazione o per atto tra vivi.
    3.   In   mancanza   di   disposizioni  di  ultima  volonta',  il
trasferimento  di  una  quota  indivisa  del  maso a uno degli aventi
diritto  o  a  una  delle  aventi diritto alla successione conferisce
all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso
ai sensi dell'art. 20.