Art. 18. Piu' eredi chiamati/e alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice 1. Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntitrice e siano chiamate alla successione piu' persone tra cui almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si applicano le norme di cui agli articoli 14 e 20. Resta salva la facolta' del testatore o della testatrice di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione. 2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione piu' persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse e' fra quelle indicate nell'art. 14, ciascuno degli eredi o delle eredi chiamati/e alla successione puo' chiedere la divisione dell'eredita' e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del/della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si siano accordati/e sull'assunzione del maso. 3. Per la nomina giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice e' richiesto il parere della commissione locale per i masi chiusi, la quale dovra' tener conto dell'idoneita' dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso. 4. Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso e' stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.