Art. 18.
Piu'   eredi   chiamati/e   alla   successione   senza   designazione
                  dell'assuntore o dell'assuntrice
    1.  Qualora  il  testatore  o  la  testatrice non abbia designato
l'assuntore  o  l'assuntitrice e siano chiamate alla successione piu'
persone  tra  cui  almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si
applicano  le  norme  di  cui  agli  articoli 14 e 20. Resta salva la
facolta'    del   testatore   o   della   testatrice   di   escludere
dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.
    2.  Se  il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione
piu'  persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna
di  esse  e' fra quelle indicate nell'art. 14, ciascuno degli eredi o
delle  eredi  chiamati/e  alla successione puo' chiedere la divisione
dell'eredita'  e  la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte
del/della  giudice,  qualora  entro  un anno dalla devoluzione non si
siano accordati/e sull'assunzione del maso.
    3.  Per  la nomina giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice e'
richiesto  il  parere  della commissione locale per i masi chiusi, la
quale    dovra'   tener   conto   dell'idoneita'   dell'assuntore   o
dell'assuntrice a condurre personalmente il maso.
    4.  Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione,
lo stesso e' stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.